Appendice I - Orario di lavoro

 

A)PERSONALE CON PIANIFICAZIONE ORARIA

Calcolo del tempo di lavoro
Pianificazione del tempo di lavoro
Ore supplementari
Indennità e supplemento di tempo per lavoro a orari irregolari

B)PERSONALE SENZA PIANIFICAZIONE  ORARIA 

Pianificazione del tempo di lavoro
Calcolo degli orari di lavoro
Giorni supplementari
Indennità forfetaria per lavoro a orari irregolari

C.ORARIO FLESSIBILE (OF)

Durata del lavoro
Saldo orario flessibile
Lavoro straordinario quotidiano e ore supplementari
Indennità e supplemento di tempo per lavoro a orari irregolari

D) VOLUME D'OCCUPAZIONE VARIABILE

Campo di applicazione
Accordo sul volume d'occupazione annuo
Servizi
Giorni di riposo e giorni festivi
Indennità per lavoro a orari irregolari

            

 



 


 

 

A. PERSONALE CON PIANIFICAZIONE ORARIA


1. Calcolo del tempo di lavoro


1.1 Come tempo di lavoro contano le ore prestate. Sono fatte salve le disposizioni relative all'orario minimo garantito e al servizio di piena notte (cfr. CCL artt. 21 e 22).


1.2 Per il personale con volume d'occupazione fisso, il tempo di lavoro viene calcolato in base al mese civile (dovuto mensile). Per il personale a tempo parziale con volume d'occupazione fisso, le ore dovute mensilmente si calcolano pro rata.


1.3 La durata quotidiana del lavoro è di 8 ore. Le interruzioni del lavoro globalmente superiori a 2 ore e che non valgono come riposo quotidiano sono conteggiate, oltre tale limite, come ore di lavoro.


1.4 Il tempo di lavoro eccedente le 8 ore quotidiane dovute vale come tempo di lavoro supplementare quotidiano, sia per il personale a tempo pieno sia per quello a tempo parziale.

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2. Pianificazione del tempo di lavoro


2.1 I giorni di lavoro, di riposo, i giorni festivi e quelli di compensazione devono essere comunicati con un anticipo di 14 giorni civili (piano di lavoro). Ove possibile, le trasferte con pernottamento vengono comunicate nel piano di lavoro.


2.2 Gli orari di lavoro devono essere comunicati con un anticipo di 14 giorni civili (piano di servizio).


2.3 Una giornata lavorativa completa dà diritto a un minimo di 60 minuti liberi ininterrotti, validi come pausa. La pausa non può essere addizionata alla fine dell'orario di lavoro. Per il resto, il datore di lavoro è libero nella pianificazione.


2.4 In caso di soppressione di un'attività contenuta in un piano di servizio, la persona deve rimanere a disposizione, durante l'orario inizialmente previsto, per un altro lavoro. Se non viene assegnato alcun lavoro, la persona ha diritto all'accredito di 4 ore lavorative (orario minimo garantito). Se il lavoro viene assegnato, vengono accreditate le ore effettivamente prestate o, comunque, almeno 4 ore lavorative.


2.5 In caso di assenza per malattia o infortunio il piano di servizio è interrotto e i sabati, le domeniche e i giorni festivi ufficiali contano come giorni di riposo goduti, anche se figuravano nel piano di servizio come giornate lavorative. I giorni di riposo previsti tra il lunedì e il venerdì vengono invece conteggiati come giorni di assenza per malattia o infortunio.


2.6 Le ore negative imputabili al datore di lavoro sono annullate alla fine di ogni mese.


2.7 Le disposizioni dei punti 2.4, 2.5 e 2.6 non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.

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3. Ore supplementari


3.1 Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro prestate oltre il dovuto mensile. Il conteggio delle ore supplementari e la loro compensazione con le ore negative avviene mensilmente in base alle ore supplementari quotidiane.


3.2 Nel corso dell'anno civile il tetto massimo è di 220 ore supplementari. Nel conteggio vengono considerate le ore eccedenti un orario settimanale di 54 ore.


3.3 Di norma, le ore supplementari vengono compensate con congedi nel corso dell'anno. La compensazione può avvenire soltanto in giornate intere oppure, con il consenso della persona interessata, in mezze giornate, o ancora, a richiesta, in ore singole.


3.4 Tenuto conto delle esigenze aziendali, le richieste del personale relative alla compensazione di ore supplementari devono essere prese in considerazione. Il datore di lavoro può tuttavia ordinare in ogni momento la compensazione delle ore supplementari che superano un saldo di 40 ore.


3.5 Il conteggio finale delle ore supplementari avviene una volta all'anno. Tutte le ore supplementari cumulate a tale data vengono pagate oppure riportate, integralmente o parzialmente, sul conto nuovo o, ancora, accreditate sul conteggio "congedo compensativo" o "credito prepensiona-mento". La chiave di ripartizione è stabilita di comune accordo. In mancanza di accordo, le ore supplementari vengono pagate. A richiesta della persona interessata, il datore di lavoro riporta fino a 40 ore sul conteggio nuovo. Queste ore vanno compensate entro il successivo conteggio finale.


3.6 Le disposizioni del punto 3 non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.

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4.Indennità e supplemento di tempo per lavoro a orari irregolari


4.1 Per il lavoro a orari irregolari vengono corrisposte le seguenti indennità:

 

  • indennità per lavoro straordinario quotidiano (TMA): Fr.10.80 all'ora
  • indennità per servizio notturno (ore 20.00 - 07.00): Fr.10.80 all'ora
  • indennità per lavoro domenicale e nei giorni festivi ufficiali (ore 00.00 - 24.00):
    Fr.10.80 all'ora
  • indennità per modifiche al piano di servizio:
    Fr.8.60 all'ora
  • indennità per lavoro svolto durante
    un giorno di riposo (RTE):
    Fr.83.-- al giorno

Un'eventuale compensazione del rincaro su tali importi verrà decisa nell'ambito della procedura prevista all'art. 31 cpv. 1 e 3.

4.2 Il diritto alle singole indennità viene determinato in base alle seguenti disposizioni:

 

a) TMA
L'indennità TMA viene versata per il lavoro che eccede le 8 ore quotidiane (principio valido anche per chi lavora a tempo parziale). Una frazione d'ora dà diritto alla TMA pro rata.

b) Indennità per servizio notturno, servizio domenicale e nei giorni festivi ufficiali
Queste indennità vengono versate per le ore di lavoro effettivamente prestate (tempo di viaggio compreso). Una frazione d'ora dà diritto all'indennità pro rata.

c) Indennità per modifiche al piano di servizio
Le modifiche al piano di servizio comunicate con un anticipo inferiore ai 7 giorni danno diritto, per i servizi in Svizzera, a un'indennità quando anticipano l'inizio del lavoro o ritardano la fine della giornata di più di 30 minuti. Una frazione d'ora dà diritto all'indennità pro rata.

d) RTE
L'indennità RTE viene versata per tutti i giorni di riposo, festivi, di vacanza o di compensazione previsti nel piano di servizio e successivamente soppressi. Il diritto alla RTE non sussiste se la soppressione avviene a richiesta della persona interessata.


4.3 Supplemento di tempo

Il diritto al supplemento di tempo del 25% viene determinato in base alle seguenti disposizioni:

a) Personale a tempo pieno
    Il supplemento di tempo viene versato per le ore di lavoro che eccedono le 8 ore quotidiane. Una frazione     d'ora dà diritto al supplemento pro rata.

b) Personale a tempo parziale con volume d'occupazione fisso
    Il supplemento di tempo viene versato per le ore di lavoro assegnate che eccedono il dovuto mensile     contrattuale.

Il supplemento di tempo non viene conteggiato per la compensazione delle ore negative ed è accreditato sul conteggio "congedo compensativo" o "credito prepensionamento".

4.4 Le singole indennità per lavoro a orari irregolari e il supplemento di tempo vengono cumulati.

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B. PERSONALE SENZA PIANIFICAZIONE ORARIA


1. Pianificazione del tempo di lavoro


1.1
Il tempo di lavoro viene pianificato in giornate e mezze giornate, in base a un lavoro quotidiano dovuto di 8 ore.


1.2 Nel contesto del volume di lavoro pattuito con il/la superiore, l'orario di lavoro nei giorni preparatori in vista di trasmissioni può essere stabilito liberamente. È bene intendersi con la persona interessata sulla sua reperibilità e sul tempo di presenza.


1.3 Le giornate di partecipazione alla produzione devono essere comunicate al più tardi con un anticipo di 14 giorni civili.

In caso di soppressione di un'attività, la persona deve rimanere a disposizione, durante l'orario inizialmente previsto, per un altro lavoro. Se non viene assegnato alcun lavoro, la persona ha diritto all'accredito di 4 ore lavorative (orario minimo garantito). Se il lavoro viene assegnato, vengono accreditate le ore effettivamente prestate o, comunque, almeno 4 ore lavorative.

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2. Calcolo degli orari di lavoro


2.1 Le giornate intere e le mezze giornate concordate per i lavori preparatori in vista di una trasmissione devono corrisponde-re al volume di lavoro probabile. Queste giornate contano come ore di lavoro effettive. Se giustificato, il tempo supplementare necessario è riconosciuto come tempo di lavoro.


2.2 Durante le giornate di partecipazione alle produzioni vengono conteggiate le ore effettivamente prestate. Sono fatte salve le disposizioni relative all'orario minimo garantito e al servizio di piena notte (cfr. CCL artt. 22 e 23).


2.3 I giorni preparatori concordati e le ore effettive di lavoro nei giorni di produzione vengono dichiarati sul rapporto di attività e conteggiati mensilmente. Il rapporto di attività deve essere vistato dal/dalla superiore.

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3. Giorni supplementari


3.1 Sono considerati giorni supplementari i giorni/le ore di lavoro prestati oltre il dovuto mensile concordato. Questi giorni possono essere compensati entro il successivo conteggio annuale. Nel corso dell'anno civile il tetto massimo è di 17,5 giorni supplementari.


3.2 Sui giorni supplementari viene accreditato un supplemento di tempo del 25%. Il tempo supplementare viene accreditato sul conteggio "congedo compensativo" o "credito prepensionamento".


3.3 Il conteggio finale dei giorni supplementari avviene una volta all'anno. Tutti i giorni supplementari cumulati a tale data vengono pagati oppure riportati, integralmente o parzialmente, sul conto nuovo, o accreditati sul conteggio "congedo compensativo" o "credito prepensionamento". La chiave di ripartizione è stabilita di comune accordo. In mancanza di accordo, i giorni supplementari vengono pagati. A richiesta della persona interessata, il datore di lavoro riporta fino a 5 giorni supplementari sul conteggio nuovo. Questi giorni vanno compensati entro il successivo conteggio finale.


3.4 Le disposizioni del punto 3 non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.

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4. Indennità forfetaria per lavoro a orari irregolari


4.1 In vece delle singole indennità per lavoro a orari irregolari, il personale riceve un'indennità forfetaria in funzione della frequenza dell'irregolarità:

  • Fr. 3'515.-- all'anno per una frequenza media
  • Fr. 4'120.-- all'anno per una frequenza alta

Un'eventuale compensazione del rincaro su tali importi verrà decisa nell'ambito della procedura prevista all'art. 31 cpv. 1 e 3.

4.2 Spetta all'unità aziendale dividere il personale tra le due categorie.


4.3 Il personale a tempo parziale riceve l'indennità forfetaria pro rata.


4.4 Il personale con volume d'occupazione variabile riceve l'indennità forfetaria sotto forma di supplemento sullo stipendio versato. Gli importi integrali di cui al punto 4.1 corrispondono a un volume di 220 giorni/1760 ore all'anno.

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C. ORARIO FLESSIBILE (OF)


In accordo con l'SSM, le unità aziendali stabiliscono le regole dell'orario flessibile (OF) sulla scorta delle seguenti disposizioni quadro nazionali. Le disposizioni dell'Appendice I/C non si applicano al personale con volume d'occupazione variabile.

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1. Durata del lavoro


1.1 Le ore di lavoro da prestare mensilmente vengono denominate ore dovute. Considerati i giorni di riposo e i giorni festivi, per il personale a tempo pieno le ore dovute vengono calcolate in base a un orario giornaliero di 8 ore e comunicate ogni mese in anticipo. Per il personale a tempo parziale fanno stato le ore di lavoro giornaliere contrattuali.


1.2 Il tempo giornaliero di lavoro si suddivide in orari fissi e orari flessibili.


1.3 La fascia giornaliera e gli orari fissi sono oggetto di negoziati all'interno di ogni unità aziendale. La fascia giornaliera comprende 12 ore al massimo, l'orario fisso 5 ore al giorno al massimo. Per il personale a tempo parziale la fascia giornaliera è ridotta pro rata.

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2. Saldo orario flessibile


2.1 Il saldo OF corrisponde, considerate le assenze, alla differenza mensile tra le ore dovute e le ore effettivamente prestate. Il saldo OF è di 24 ore al massimo in più o in meno.


2.2 Con il consenso del/la superiore, è possibile compensare il saldo OF sotto forma di congedo di un massimo di 1,5 giorni al mese.


2.3 Le ore eccedenti il saldo OF positivo massimo vengono annullate alla fine di ogni mese.


2.4 Il saldo OF e le ore supplementari sono conteggiati separatamente.

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3. Lavoro straordinario quotidiano e ore supplementari


3.1 Per lavoro straordinario quotidiano si intendono quelle ore espressamente ordinate dal/la superiore che eccedono le 8 unità quotidiane o che debbono essere prestate al di fuori della fascia giornaliera (nessun cumulo).


3.2 L'indennità (TMA) e il supplemento di tempo per il lavoro straordinario quotidiano ai sensi del punto 3.1 obbediscono alle regole applicabili al personale con pianificazione oraria (cfr. Appendice I/A punto 4). Le ore ordinate al di fuori della fascia oraria, inferiori al totale giornaliero di 8 ore, danno soltanto diritto alla TMA.


3.3 Le ore del lavoro straordinario quotidiano servono, se necessario, a compensare un eventuale saldo OF negativo. Le ore rimanenti a fine mese valgono come ore supplementari. Per la compensazione di queste ore valgono le disposizioni per il personale con pianificazione oraria (cfr. Appendice I/A punti 3.3 - 3.5).

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4.Indennità e supplemento di tempo per lavoro a orari irregolari


4.1 L'indennità per il servizio di notte obbedisce alle regole applicabili al personale con pianificazione oraria (cfr. Appendice I/A punto 4).


4.2 Sulle ore prestate di sabato, di domenica o durante un giorno festivo ufficiale, viene accreditato un supplemento di tempo del 25%.

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D. VOLUME D'OCCUPAZIONE VARIABILE


1. Campo di applicazione


1.1 Le presenti disposizioni si applicano al personale a tempo parziale il cui volume annuo d'occupazione è "variabile" e viene pattuito per mutuo accordo. Il numero dei servizi può cambiare da una settimana all'altra o da un mese all'altro.


1.2 Il personale con volume d'occupazione variabile è assimilato alla categoria A (personale con pianificazione oraria) o alla categoria B (personale senza pianificazione oraria). Fa stato l'Appendice del caso.


1.3 I contratti per il personale con volume d'occupazione variable (ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. b CCL) che presta meno di 8 ore a servizio/giornata lavorativa, vengono rilasciati soltanto in casi giustificati per determinate funzioni, gruppi professionali o persone. Il rilascio di tali contratti viene negoziato a livello di unità aziendale con l'SSM.

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2. Accordo sul volume d'occupazione annuo


2.1
Il volume d'occupazione annuo è stabilito nel contratto di lavoro. Le modifiche per l'anno successivo devono essere concordate entro il 30 settembre. L'accordo verte:

a) sul numero di giorni di lavoro garantiti e sulla loro probabile ripartizione sull'anno, con indicazione dei periodi     senza lavoro e delle quote pro rata dei giorni di riposo e dei giorni festivi;

b) sulla modalità di retribuzione.


2.2 L'accordo sul volume d'occupazione è parte integrante del contratto di lavoro.

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3. Servizi


3.1 I servizi vengono concordati caso per caso il più presto possibile. All'atto della ripartizione occorre tener conto dei giorni di riposo mensili.


3.2 Una distinta delle occupazioni funge da strumento di controllo dei giorni o delle ore di lavoro effettivamente prestati; fornisce anche informazioni sui servizi rifiutati dalla persona interessata.


3.3 La garanzia d'occupazione diminuisce in misura dei giorni o delle ore di lavoro rifiutati. Il rifiuto di servizi previsti in un periodo che si era stabilito, anche a breve termine, senza lavoro, non implica nessuna diminuzione della garanzia d'occupazione.


3.4 I servizi concordati in modo vincolante e soppressi per ragioni imputabili al datore di lavoro vengono conteggiati come giorni o ore di lavoro, a condizione che il datore di lavoro non sia in grado di proporre servizi sostitutivi nell'ambito della pianificazione originaria.


3.5 Il personale della categoria A (con pianificazione oraria) riceve un supplemento dell'8% sullo stipendio per le ore prestate al di là della garanzia annua d'occupazione concordata (volume in ore).


3.6 Il personale della categoria B (senza pianificazione oraria) riceve un supplemento del 4% sullo stipendio per i giorni prestati al di là della garanzia annua d'occupazione concordata.

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4. Giorni di riposo e giorni festivi
I giorni di riposo e giorni festivi sono compresi nella retribuzione a cachet o oraria.

5. Indennità per lavoro a orari irregolari
Il lavoro a orari irregolari viene compensato in conformità alle disposizioni della relativa categoria di personale.

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