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1. Funzione chiave
2. Gruppi di funzioni
3. Assegnazione a una funzione chiave e a un gruppo di funzioni
4. Componenti salariali e forme di retribuzione
Definizioni
Stipendio di funzione
Componente di prestazione
Indennità di funzione
Forme di retribuzione
5. Trasparenza nei confronti del'SSM
6. Disposizioni transitorie
La SRG SSR garantisce una retribuzione secondo un sistema
che tiene conto dei requisiti, della prestazione e del mercato.
La presente Appendice attua l'art. 29 CCL e fissa in maniera
definitiva il quadro nazionale per i sistemi retributivi delle
unità aziendali.
1.
Funzione chiave
1.1 Ogni funzione che si
distingue nettamente dalle altre per contenuto, requisiti, struttura
e carattere o nei requisiti costituisce una funzione chiave.
Le funzioni chiave sono necessarie dal profilo organizzativo
affinché i compiti vengano svolti con efficacia. Le unità
aziendali definiscono le funzioni chiave.
1.2 La valutazione della
funzione avviene in base al sistema di valutazione OGS valido
in tutta l'azienda, secondo i seguenti criteri:
A - Esigenze professionali
Conoscenze ed esperienze richieste nel settore professionale
e nei campi specifici dell'azienda;
B - Incarichi direttivi e organizzativi
Conoscenze ed esperienze richieste in termini di direzione e
organizzazione dell'unità affidata;
C - Grado di risoluzione dei problemi
Complessità relativa al processo con il quale un problema
viene individuato, affrontato e risolto;
D - Ambito di responsabilità
Estensione della responsabilità della funzione a livello
aziendale e tipo di re-sponsabilità;
E - Ambito di competenza
Ambito organizzativo che delimita la libertà d'azione
della funzione;
F - Sforzi fisici
Fatica causata dal maneggiare o spostare oggetti in diverse positure
e da altri sforzi fisici;
G - Disagi ambientali
Fattori esterni pregiudizievoli della salute o ad essa nocivi.
1.3 Le unità aziendali
possono, previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL) modificare
il sistema di valutazione. Non hanno il diritto di cancellare
o aggiungere criteri o di modificarne la ponderazione.
1.4 Le unità aziendali
valutano le singole funzioni previa consultazione dell'SSM (art.
51 cpv. 2 CCL). La consultazione avviene tramite la presenza
dell'SSM all'interno dei gruppi di valutazione. L'SSM può
sottoporre al gruppo di valutazione delle richieste da esaminare.
1.5 Il valore di ogni funzione
chiave è espresso con un punteggio e funge da base per
il calcolo dello stipendio di riferimento (punto 4.1).
2. Gruppi di funzioni
2.1 Le unità aziendali
possono, previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL) raggruppare
in gruppi di funzioni le funzioni chiave imparentate. Sono da
intendersi "imparentate" le funzioni chiave che è
possibile ricondurre a un profilo professionale o a un gruppo
professionale specifico.
2.2 Il punteggio della funzione
chiave più elevata di un gruppo di funzioni può
superare del 50% al massimo il punteggio della funzione chiave
più bassa dello stesso gruppo.
3. Assegnazione a una funzione chiave e a un gruppo
di funzioni
I superiori competenti assegnano ciascuna persona a una funzione
chiave in base alle attività da esercitare e, posto che
ne esista uno, a un gruppo di funzioni. L'SSM non ha il diritto
di essere consultato. La persona può chiedere una verifica
dell'assegnazione presso il secondo livello superiore.
4. Componenti salariali e forme di retribuzione
4.1
Definizioni
Stipendio di riferimento
Lo stipendio di riferimento costituisce il valore della funzione
chiave. È un valore tecnico e non uno stipendio da raggiungere
automaticamente entro un lasso di tempo determinato.
Stipendio di funzione
Lo stipendio di funzione è lo stipendio individuale per
l'esercizio della funzione.
Stipendio minimo
Lo stipendio minimo è il valore in franchi minimo della
funzione chiave. Ammonta ad almeno il 70% del valore in franchi
stabilito dalla curva salariale 1997 di ciascuna unità
aziendale per ciascuna funzione chiave.
4.2
Stipendio di funzione
1) Lo stipendio di funzione è lo stipendio individuale
per l'esercizio della funzione. Dipende dai requisiti professionali,
dalla prestazione individuale, dalla competenza sociale, dall'esperienza
in azienda e dal valore di mercato della funzione chiave.
2) Lo stipendio di funzione poggia sullo stipendio di
riferimento della funzione chiave (punto 4.1) e ammonta ad almeno
il 70% del valore in franchi stabilito dalla curva salariale
1997 di ciascuna unità aziendale per ciascuna funzione
chiave (stipendio minimo). Per le professioni molto richieste
è possibile concedere supplementi temporanei, per conformarsi
al valore di mercato.
Per la progressione salariale sono determinanti i criteri di
cui al punto 4.2 cpv. 1.
Osservazione:
- ad 4.2 cpv. 2
Per le persone neoassunte la SRG SSR prevede, per talune funzioni,
uno stipendio iniziale superiore allo stipendio minimo.Questa
disposizione verrà concretizzata con l'SSM a livello dell'UA.
4.3
Componente di prestazione
1) La componente legata alla prestazione è un versamento
unico per ricompensare la prestazione individuale o, eventualmente,
quella di un gruppo. L'erogazione e l'importo di questa componente
dipendono dalla prestazione globale in base all'esito del colloquio
di valutazione annuo (art. 11 CCL).
2)La componente di prestazione può anche essere
versata a persone che non ricevono lo stipendio di riferimento
della loro funzione chiave.
3) La componente di prestazione è assicurata secondo
il primato dei contributi.
Osservazione:
- ad 4.3 cpv. 1
La componente di prestazione non può superare il 10% dello
stipendio di riferimento.
4.4
Indennità di funzione
1) L'esercizio temporaneo di mansioni superiori dà
diritto a un'indennità di funzione (indennità di
supplenza o indennità per aumentate esigenze). Le unità
aziendali stabiliscono i principi per l'erogazione di indennità
di funzione previa consultazione dell'SSM (art. 51 cpv. 2 CCL).
2) L'indennità di funzione può essere erogata
per 5 anni al massimo, con la possibilità di prorogarla
di un anno.
3) In caso di malattia o infortunio si terrà conto
dell'indennità di funzione per determinare il diritto
allo stipendio ai sensi delle disposizioni degli artt. 33 e 34
CCL.
4) L'indennità di funzione è assicurata
secondo il primato dei contributi.
4.5 Forme
di retribuzione
1) La retribuzione è versata mensilmente (stipendio
annuo diviso 13) o su base oraria (stipendio annuo diviso 2'008),
qualora sia possibile quantificare il lavoro in ore.
2) Il personale con volume d'occupazione fisso è
pagato con stipendio mensile. Con l'accordo del datore di lavoro,
è possibile convertire ogni anno, integralmente o in parte,
la 13a mensilità in un congedo (base: 20 giorni lavorativi
per una mensilità). Il diritto sussiste, comunque, a scadenze
triennali. Chiunque intenda fruire di tale facoltà deve
rendere note le sue intenzioni con un anticipo di 6 mesi. La
data del congedo viene fissata tenendo conto delle esigenze azien-dali.
3) Gli onorari per trasmissione e gli onorari forfetari
vengono applicati ove il calcolo delle ore non sia possibile
e occorra retribuire il risultato. Il calcolo di tali onorari
è di competenza dell'unità aziendale. Le modalità
(compresa un'eventuale introduzione dell'onorario giornaliero)
sono oggetto di negoziati tra le parti contraenti a livello di
unità aziendale. (art. 51 cpv. 3 CCL).
5. Trasparenza nei confronti del'SSM
5.1 In applicazione dell'art. 51 cpv. 1 CCL, all'inizio
di ogni anno le unità aziendali sottopongono all'SSM un
elenco di tutte le persone assoggettate al loro nuovo sistema
retributivo da usare nel rispetto della riservatezza. L'elenco
comprende le persone neoassunte e quelle che hanno cambiato funzione
chiave fino a un anno dopo aver raggiunto lo stipendio di riferimento.
Per ogni persona devono essere segnalati i seguenti dati: numero
amministrativo, anno del passaggio di funzione, sesso, funzione
chiave (tranne per RTR), stipendio di riferimento della funzione
chiave (franchi); stipendio di funzione (franchi); differenza
rispetto allo stipendio di riferimento in franchi e in percentuale;
stipendio di funzione dell'anno precedente (franchi); differenza
dell'anno precedente rispetto allo stipendio di riferimento in
franchi e in percentuale.
5.2 Inoltre, su richiesta
dell'SSM, le unità aziendali consegnano la seguente documentazione:
funzioni chiave valutate; gruppi di funzioni; punteggio delle
funzioni chiave CCL con valore corrispondente in franchi; catalogo
dei criteri OGS specifico all'unità aziendale; eventuali
supplementi di mercato concessi a interi gruppi professionali
(compresi i criteri); totale delle persone con stipendio di funzione
inferiore al loro stipendio di riferimento, totale delle suddette
persone che hanno ricevuto un aumento di stipendio e importo
totale di tali aumenti in franchi; politica dell'unità
aziendale sulla componente salariale legata alla prestazione;
principi dell'unità aziendale sull'erogazione di indennità
di funzione; totale delle persone assoggettate al CCL e totale
delle persone senza CCL; retribuzione dei praticanti.
5.3 Indagini sul mercato
del lavoro
1) Le unità aziendali mettono a disposizione dell'SSM
le indagini sul mercato del lavoro, da loro utilizzate. Le indagini
devono essere presentate nel rispetto dell'anonimato, sì
da non poter risalire ai dati delle aziende esaminate o agli
stipendi individuali.
2) Per ciascuna funzione esaminata, i dati sullo stipendio
vengono presentati sotto forma di fascia salariale (valore medio
e fascia +/-10%). Il valore medio rispecchia la media salariale
di tutte le aziende esaminate. Gli stipendi delle persone assegnate
alla funzione esaminata figurano sotto forma di punteggio all'interno
della fascia salariale.
3) Le unità aziendali comunicano all'SSM il metodo
e i criteri delle indagini.
6. Disposizioni transitorie
6.1 Al momento dell'assegnazione
al gruppo di funzioni, lo stipendio delle persone già
assoggettate al CCL o al contratto per cachettista rimane garantito;
viene ripreso il punteggio odierno.
6.2 Per le persone assoggettate
al CCL o al contratto per cachettista, assunte alla SRG SSR prima
del 1.1.2000, è garantito l'adeguamento allo stipendio
dovuto della funzione chiave ai sensi del CCL 1995/97. Ciò
vale anche in caso di cambiamento della funzione chiave.
6.3 Le persone assunte alla
SRG SSR tra il 1.1.2026 e l'entrata in vigore del presente CCL
non hanno diritto di raggiungere automaticamente il loro stipendio
di riferimento entro una scadenza. La loro progressione salariale
obbedisce a quanto sancito dal punto 4.1.
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