APPENDICE III-DISPOSIZIONI SPECIALE PER PRATICANTI

 
1. Assunzione 
2. Assegnazione di altri lavori 
3. Formazione 
4. Congedo compensativo 
5. Vacanze 
6. Congedi 
7. Stipendio 
8. Assicurazioni 
9. Assegno di sostentamento 
10. Disdetta del rapporto di lavoro 
11. Ore supplementari 
12. Giorni supplementari 
13. Tasse di ricezione per la radio e la televisione 
14. Ulteriori disposizioni

 

 

 

 

La presente Appendice contiene le deroghe e le disposizioni complementari applicabili ai praticanti nell'ambito del CCL. Il contratto di lavoro individuale rimanda alle presenti disposizioni.

1. Assunzione (CCL art. 5, cpv. 1)


Il rapporto tra datore di lavoro e praticante si basa su un contratto scritto, che deve menzionare la funzione per la quale la persona è formata, la durata prevista della formazione (valore indicativo) e lo stipendio. Di norma, l'assunzione avviene nell'ambito dell'occupazione a tempo pieno; valgono a titolo sussidiario le disposizioni del CCL per il personale con volume d'occupazione fisso. Se la funzione implica ricorrenti prestazioni di lavoro domenicale o notturno, il contratto ne dovrà fare espressa menzione. Il CCL, le disposizioni speciali per praticanti, nonché i regolamenti e le direttive che li riguardano devono essere consegnati alle persone interessate prima della firma del contratto.

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2. Assegnazione di altri lavori (CCL art.10)
Alla persona possono essere temporaneamente assegnati, al di fuori del suo programma di formazione abituale, lavori rispondenti alle sue capacità e conoscenze professionali. Tali lavori devono tuttavia essere attinenti alla formazione e non essere d'intralcio alla stessa.

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3. Formazione (CCL art. 12)


3.1 La SRG SSR provvede, nell'ambito delle proprie attività, alla formazione professionale dei praticanti e delle praticanti. Tale formazione è basata sul piano stabilito per ogni praticantato, conformemente alle esigenze della funzione per la quale la persona è formata. Il piano viene consegnato al momento dell'assunzione e costituisce parte integrante del contratto di lavoro.


3.2 Il praticante deve fare tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi di formazione; in particolare deve osservare, secondo le norme della buona fede, le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari che gli vengono impartite. Almeno una volta all'anno si procede a un colloquio di valutazione per constatare lo stato della formazione.


3.3 La formazione può essere prolungata in caso d'assenza di una certa durata (es.: gravidanza e parto, servizio militare d'avanzamento). In base ai risultati raggiunti, la durata prevista della formazione (valore indicativo) può essere ab-breviata o prolungata del 30%, sempre che sia possibile realizzare gli obiettivi previsti nel piano di formazione.

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4. Congedo compensativo (CCL art. 26)
I congedi compensativi devono essere concordati con il datore di lavoro. In linea di massima, il saldo dei supplementi di tempo non compensati viene pagato alla fine del praticantato.

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5. Vacanze (CCL art. 27 cpvv. 4 e 7)
Le vacanze devono essere concesse e godute nel corso dell'anno civile cui esse si riferiscono. Il riporto delle vacanze di cui al cpv. 7 è escluso.

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6. Congedi (CCL art. 28 cpvv. 1 a 3)
Non sussiste il diritto al congedo per adozione e ai congedi non pagati di cui ai cpv. 2 e 3.

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7. Stipendio (CCL art. 30 e Appendice II)
La retribuzione viene fissata tenendo conto della funzione insegnata e dello stato di avanzamento della formazione (semestre). L'importo viene determinato in base ai sistemi retributivi delle unità aziendali. Il punto 5.2 dell'Appendice II (conversione della 13a mensilità) non è applicabile.

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8. Assicurazioni (CCL art. 32 cpv. 1)
I praticanti sono assicurati presso l'Istituzione di previdenza della SRG SSR (IP) contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

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9. Assegno di sostentamento (CCL art. 39)
Ha diritto a un assegno di Fr. 5688.-- all'anno ogni persona:

a)coniugata, il cui coniuge non eserciti attività lucrativa;

b)che ha stabilmente a suo carico figli minorenni o agli studi ai sensi dell'art. 40 CCL;

c)che è soggetta a obblighi di sostentamento nei confronti di un parente prossimo o del coniuge divorziato.

Un'eventuale compensazione del rincaro sull'assegno di sostentamento verrà decisa nell'ambito della procedura prevista all'art. 31 cpv. 1 e 3.

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10. Disdetta del rapporto di lavoro (CCL art. 45)

Il praticantato non genera alcun diritto a un'ulteriore occupazione presso la SRG SSR. Ai praticanti viene garantita assoluta libertà di scelta in merito al prosieguo della loro professione. Al più tardi due mesi prima della conclusione della formazione (3 mesi per le formazioni eccedenti un anno), alla persona si comunica per iscritto se e a quali condizioni è possibile, dopo il praticantato, un'occupazione con un altro contratto. Per il resto, si applicano i termini di disdetta di cui all'art. 45 CCL.

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11. Ore supplementari (CCL Appendice I/A punto 3.5)
Il conteggio finale delle ore supplementari avviene una volta all'anno. In linea di massima, tutte le ore supplementari cumulate a tale data vengono pagate. A richiesta della persona interessata, il datore di lavoro riporta fino a 40 ore sul conteggio nuovo. Queste ore vanno compensate entro il successivo conteggio finale.

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12. Giorni supplementari (CCL Appendice I/B punto 3.3)
Il conteggio finale dei giorni supplementari avviene una volta all'anno. In linea di massima, tutti i giorni supplementari cumulati a tale data vengono pagati. A richiesta della persona interessata, il datore di lavoro riporta fino a 5 giorni sul conteggio nuovo. Questi giorni vanno compensati entro il successivo conteggio finale.

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13. Tasse di ricezione per la radio e la televisione(CCL art. 44)

Nell'ambito del praticantato, la SRG SSR non si fa carico delle tasse di ricezione.

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14. Ulteriori disposizioni
Le unità aziendali possono negoziare soluzioni in deroga con l'SSM.

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