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Art. 32 Assicurazioni
Art. 33 Diritto allo
stipendio in caso di malattia
Art. 34 Diritto allo stipendio in
caso di infortunio o malattia professionale
Art. 35 Diritto allo
stipendio in caso di maternità
Art. 36 Diritto allo
stipendio in caso di servizio militare, servizio civile o servizio
di protezione civile
Art. 37 Versamento
dello stipendio in caso di decesso
Art. 38 Fondo del personale
Art. 32
- Assicurazioni
1.Il personale è assicurato
contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso
e dell'invalidità
- presso la Cassa Pensioni della Confederazione (CPC) se ha
un volume d'occupazione fisso
- presso l'Istituzione di previdenza della SRG SSR (IP) se
ha un volume d'occupazione variabile
In caso di passaggio da un contratto con volume d'occupazione
variabile a un contratto con volume d'occupazione fisso, le persone
che lo desiderano possono rimanere affiliate all'IP.
2.Lo stipendio di funzione
è assicurato ai sensi delle disposizioni del cpv. 1. Per
le persone affiliate alla CPC eventuali componenti di prestazione
e indennità di funzione sono assicurati presso la Fondazione
per il personale nell'ambito di una previdenza complementare
(primato dei contributi). Per le persone affiliate all'IP si
terrà conto di eventuali componenti di prestazione e indennità
di funzione nel calcolo del guadagno assicurato.
3.Il datore di lavoro assicura
il personale contro gli infortuni professionali e non professionali.
Una parte dei contributi per gli infortuni non professionali
è a carico del personale.
4.Le modalità di assicurazione
durante una missione all'estero sono disciplinate in una direttiva
specifica.
Osservazioni:
- ad cpv. 1
Il personale straniero di programma di SRI è assicurato
presso l'IP.
La SRG SSR avvierà colloqui con l'SSM qualora dovessero
verificarsi cambiamenti nel contratto di affiliazione con la
CPC. Nel caso di un'eventuale uscita dalla CPC, la SRG SSR si
impegna a negoziare con l'SSM sia la scelta di una nuova istituzione
di previdenza sia le rispettive condizioni. Prima di un'eventuale
votazione generale degli assicurati, le parti intavoleranno negoziati
allo scopo di definire una raccomandazione di voto comune.
La SRG SSR garantisce la compensazione del rincaro sulle rendite
CPC correnti fino a concorrenza di un eventuale regime della
Confederazione oppure – a patto che ciò sia più
vantaggioso per i titolari della rendita - fino a concorrenza
di un'eventuale aliquota percentuale sul rincaro negoziata a
livello nazionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3.
- ad cpv. 3
Un terzo del premio per gli infortuni non professionali è
a carico della persona interessata. La SRG SSR garantisce che
una modifica di tale quota verrà negoziata con l'SSM.
Art. 33
- Diritto allo stipendio in
caso di malattia
1.In caso di inabilità
totale o parziale al lavoro certificata da un medico, dovuta
a malattia senza colpa della persona interessata, vige il diritto
alle seguenti prestazioni:
a)
l'intero stipendio per 6 mesi, a carico della SRG SSR;
b)
il 90% dello stipendio per ulteriori 18 mesi, a carico di un'assicurazione
per perdita di guadagno.
2.I premi dell'assicurazione
per perdita di guadagno sono a carico della SRG SSR. Le prestazioni
assicurative sono calcolate sulla base dell'ultimo stipendio,
integrato dalle indennità soggette all'AVS versate nell'anno
civile precedente l'inizio dell'inabilità al lavoro.
3.Eventuali prestazioni dell'assicurazione
federale per l'invalidità o dell'assicurazione militare
spettano al datore di lavoro, fintantoché quest'ultimo
garantisce il versamento integrale dello stipendio.
4.Il personale con volume
d'occupazione variabile ha diritto all'intero stipendio per i
servizi concordati in modo vincolante nei 14 giorni seguenti
l'inizio dell'inabilità al lavoro certificata dal medico.
Altrimenti, le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate
in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa)
dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'inabilità
al lavoro.
Art. 34
- Diritto allo stipendio in
caso di infortunio o malattia professionale
1. In caso di inabilità totale o parziale
al lavoro certificata da un medico, dovuta a infortunio o malattia
professionale senza colpa della persona interessata, vige il
diritto alle seguenti prestazioni della SRG SSR:
a)
in caso di infortunio o malattia professionale ai sensi della
LAINF: l'intero stipendio per 12 mesi
b) in
caso di infortunio non professionale: l'intero stipendio per
6 mesi.
2.Una volta trascorso questo
periodo, il personale riceve le indennità quotidiane dall'assicurazione
infortuni per un massimo del 90% del reddito. Le prestazioni
assicurative sono calcolate sulla base dell'ultimo stipendio,
integrato dalle indennità soggette all'AVS versate nell'anno
civile precedente l'inizio dell'inabilità al lavoro.
3.Eventuali prestazioni dell'assicurazione
federale per l'invalidità, dell'assicurazione militare
e dell'assicurazione obbligatoria infortuni spettano al datore
di lavoro, fintantoché quest'ultimo garantisce il versamento
integrale dello stipendio. Ciò vale anche per le rivendicazioni
di responsabilità civile, ove sia un terzo a essere responsabile
dell'infortunio.
4.Il personale con volume
d'occupazione variabile ha diritto all'intero stipendio per i
servizi concordati in modo vincolante nei 14 giorni seguenti
l'inizio dell'inabilità al lavoro certificata dal medico.
Altrimenti, le prestazioni del datore di lavoro vengono calcolate
in base al reddito medio (indennità di vacanze compresa)
dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'inabilità
al lavoro.
Art. 35
- Diritto allo stipendio in
caso di maternità
1.In caso di maternità
la collaboratrice ha diritto all'intero stipendio per un periodo
di 16 settimane. Oltre questo periodo di tempo, il diritto allo
stipendio in caso di inabilità al lavoro è disciplinato
dall'art. 33.
2.Per il personale con volume
d'occupazione variabile le prestazioni del datore di lavoro vengono
calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze
compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'assenza.
Art. 36
- Diritto allo stipendio in
caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione
civile
1.Chiunque debba obbligatoriamente
assentarsi per servizio militare, servizio civile o servizio
di protezione civile svizzero, ha diritto allo stipendio intero.
Le indennità per perdita di guadagno della cassa di compensazione
spettano al datore di lavoro.
2.Per servizio militare obbligatorio
si intende la scuola reclute, tutte le scuole sottufficiali compresi
il pagamento del grado, corsi di ripetizione, corsi di complemento,
corsi preparatori dei quadri, e il servizio militare femminile,
compresa la scuola reclute SMF.
3.Salvo i corsi di ripetizione
e di protezione civile, le prestazioni sono garantite dal datore
di lavoro se la persona lavora per la SRG SSR nel corso dei 24
mesi successivi al servizio militare in questione. Qualora la
persona interessata lasci il posto di lavoro prima dello scadere
di questo termine, la SRG SSR ridurrà pro rata le sue
prestazioni per la parte eccedente i versamenti previsti dall'art.
324b CO.
4.Per il personale con volume
d'occupazione variabile le prestazioni del datore di lavoro vengono
calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze
compresa) dei 12 mesi civili precedenti l'inizio dell'assenza.
Art. 37
- Versamento
dello stipendio in caso di decesso
1.Il
datore di lavoro continua a versare lo stipendio nel corso dei
3 mesi successivi al decesso quando la persona lascia:
a) il
coniuge o partner fisso;
b)figli
per i quali percepisce assegni per figli;
c)altre persone a carico.
2.Nel caso di vedovi(e),
celibi/nubili o divorziati(e), senza persone a loro carico ai
sensi del cpv. 1, il datore di lavoro versa lo stipendio per
un mese dal giorno del decesso.
3.Per il personale con volume
d'occupazione variabile le prestazioni del datore di lavoro vengono
calcolate in base al reddito medio (indennità di vacanze
compresa) dei 12 mesi civili precedenti il decesso.
Art. 38
- Fondo del personale
Un Fondo del personale gestito su base paritetica è
a disposizione del personale attivo o pensionato della SRG SSR
per far fronte a casi di necessità. Per ottenere le prestazioni
del Fondo è possibile rivolgersi all'Ufficio del personale
o all'SSM. Un regolamento sancisce le modalità.
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