Assunzione

 

Art. 4 - Attribuzione dei posti


1.I posti possono essere attribuiti soltanto previo concorso interno e, eventualmente, pubblico. È possibile la nomina interna per chiamata, senza bando di concorso.


2.A parità di capacità, i posti messi a concorso saranno attribuiti prioritariamente a chi lavora già per la SRG SSR.


3.In mancanza di candidature adeguate, l'attribuzione può avvenire per appello.


4.A parità di qualifiche, verrà privilegiato il sesso sotto-rappresentato nel settore, nella professione o nel livello gerarchico interessato.

Art. 5 - Assunzione e modifica del contratto

1.Il rapporto di lavoro si basa su un contratto scritto, che deve menzionare la funzione chiave e se esiste il gruppo di funzioni, lo stipendio, il luogo di lavoro e la modalità d'occupazione. La descrizione della funzione chiave verrà resa nota alla persona interessata. Se la funzione implica ricorrenti prestazioni di lavoro domenicale o notturno, il contratto individuale ne dovrà fare espressa menzione. Una copia del CCL, dei regolamenti e delle direttive riguardanti il personale deve essere consegnata prima della firma del contratto.


2.La firma del contratto di lavoro implica l'adesione a tutte le direttive e ai regolamenti della SRG SSR, nonché alle norme della previdenza professionale per le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.


3.Qualsiasi modifica del contratto individuale di lavoro può avvenire solo previo accordo della persona interessata e per iscritto. Ove non si raggiunga un accordo nei seguenti casi e il datore di lavoro proceda, per tale motivo, allo scioglimento del rapporto di lavoro, si tratterà di licenziamento senza colpa della persona interessata:

            a) passaggio da un volume d'occupazione fisso a uno variabile;

            b) modifica della funzione chiave o del gruppo di funzioni, con riserva del cpv. 4;

            c) passaggio dal CCL a un altro contratto di lavoro.


4.Un mutamento all'interno di un gruppo di funzioni - con mantenimento dello stipendio acquisito - non costituisce modifica del contratto ai sensi del cpv. 3.