Stipendio

 
Art. 30 Stipendio
Art. 31 Negoziati salariali

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30 - Stipendio


1. Il diritto allo stipendio e la politica salariale della SRG SSR obbediscono ai principi di una retribuzione improntata ai requisiti, alla prestazione e al mercato.


2.Le unità aziendali retribuiscono il personale secondo sistemi retributivi propri. Questi ultimi vengono elaborati in consultazione con l'SSM e devono soddisfa-re i presenti principi, nonché le condizioni quadro nazionali sancite dall'Appendice II.


3.La retribuzione comprende uno stipendio di funzione e una componente di prestazione, variabile e individuale. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori dà diritto a un'indennità di funzione. È garantito uno stipendio minimo di partenza pari al 70% del valore della funzione chiave secondo la curva salariale applicata sin qui in ciascuna unità aziendale.


4.Le disposizioni salariali del CCL così come i rispettivi sistemi delle unità aziendali si applicano interamente a tutte le persone assunte dopo l'entrata in vigore del CCL. Per i rapporti di lavoro anteriori a tale data, gli automatismi e le scadenze sanciti dal CCL 1995/97 continuano ad essere applicabili nella misura in cui sono previsti dalle disposizioni transitorie dell'Appendice II. Eccezion fatta per questa distinzione, il principio di uguaglianza nel trattare casi analoghi si applica in ciascuna unità aziendale.


5.Ciascuno ha diritto alla trasparenza sulla propria situazione salariale. Al riguardo è possibile richiedere in qualsiasi momento un colloquio con il/la superiore diretto/a. In caso di controversia vige per analogia la procedura prevista all'art. 11 cpv. 4.


6.L'SSM ha diritto alla trasparenza per quanto riguarda la progressione salariale, con riserva della protezione dei dati. L'Appendice II sancisce le modalità.


7.Lo stipendio è versato mensilmente (13 mensilità) o all'ora (compresa la 13a mensilità pro rata). Il datore di lavoro effettua il pagamento dello stipendio e delle spese su un conto indicato dalla persona interessata. Il versamento dello stipendio mensile avviene al più tardi entro il giorno 25 di ogni mese.


8.Il personale è tenuto a non procedere a cessioni o costituzioni in pegno del proprio stipendio o di altri crediti dalle quali potrebbe derivare a terzi un diritto di rivalsa sul datore di lavoro. Se ciononostante si verificassero cessioni o costituzioni in pegno, il datore di lavoro declina ogni responsabilità al riguardo.


9.L'Appendice II sancisce le condizioni quadro nazionali e le regole sulla retribuzione valide in tutta l'azienda.


Osservazione:


- ad cpv. 3
L'Appendice II definisce le nozioni di stipendio di funzione, stipendio di riferimento e stipendio minimo.

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Art. 31 - Negoziati salariali


1.Ogni anno l'adeguamento percentuale della massa salariale del personale assoggettato al CCL è oggetto di negoziati tra le parti contraenti a livello nazionale. Criteri determinanti sono la situazione finanziaria della SRG SSR e quella socioeconomica in generale.


2.La suddivisione dell'adeguamento percentuale tra la parte destinata a onorare la prestazione individuale e quella destinata ad aumentare gli stipendi di funzione è di competenza di ciascuna unità aziendale. L'SSM ha un diritto di consultazione.


3.Se, ai sensi dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, il rincaro cumulato non compensato supera il 3,5% dall'entrata in vigore del presente CCL, tra le parti contraenti verrà negoziata a livello nazionale un'aliquota di compensazione generale sugli stipendi di funzione, vincolante per tutte le unità aziendali.


4.In caso di mancato accordo tra le parti contraenti durante i negoziati di cui ai cpv. 1 e 3, la decisione spetta all'istanza d'arbitrato da designare. Un regolamento sancisce la composizione, la procedura e i costi dell'istanza d'arbitrato.

 


Osservazioni:


- ad cpv. 1
I negoziati salariali debbono concludersi entro il 30 settembre di ogni anno.

- ad cpv. 3
È fatta salva la situazione finanziaria secondo i criteri di cui al cpv. 1.

Sono fatte salve disposizioni speciali per le persone il cui stipendio di funzione superi l'attuale stipendio dovuto, così come eventuali componenti integrative per redditi minimi.

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