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Art. 27 -
Vacanze
1. Il diritto annuo alle
vacanze è così fissato:
a)
25 giorni lavorativi; dal 1.1.2026 27 giorni lavorativi
b)
30 giorni lavorativi; dal 1.1.2002, 32 giorni lavorativi; a decorrere
dall'anno civile del 50° anno di età; a
decorrere dall'anno civile del 45° anno di età, con
15 anni di servizio (cfr. art. 42 cpv. 2);
c)
35 giorni lavorativi; dal 1.1.2026 37 giorni lavorativi a decorrere
dall'anno civile del 55° anno di età.
2. Le vacanze sono ridotte
proporzionalmente alla durata delle assenze se, nel corso dell'anno
civile, il periodo di tempo cumulato è superiore a:
- 90 giorni civili per malattia, per gravidanza e parto, per
infortunio non professionale o per servizio militare.Nel
conteggio della riduzione delle vacanze non sono considerati
i primi 90 giorni di assenza;
- 30 giorni civili per congedo non pagato.
La durata delle vacanze non può tuttavia essere inferiore
a 5 giorni lavorativi. In caso di assenza per un intero anno
civile (anche in seguito a un infortunio professionale) non sussiste
alcun diritto alle vacanze.
3. In caso di entrata/partenza
nel corso dell'anno civile, vige il diritto a un periodo di vacanze
proporzionale ai mesi di servizio prestati durante l'anno in
questione.
4. In linea di massima, le
vacanze devono essere concesse e godute nel corso dell'anno civile
cui esse si riferiscono. Eccezionalmente, il datore di lavoro
può autorizzare il riporto all'anno successivo. Il datore
di lavoro fissa il periodo delle vacanze tenendo conto dei desideri
della persona interessata, nella misura in cui essi siano compatibili
con le esigenze aziendali. Alle richieste deve essere data risposta
entro 4 settimane.
5. Nel corso di un anno civile,
devono essere prese almeno 2 settimane consecutive di vacanza.
La suddivisione delle vacanze in giorni singoli è limitata
a 5 giorni ed è possibile solo a richiesta della persona
interessata.
6. In caso di malattia o
infortunio durante le vacanze, i giorni persi vengono compensati
solo dietro presentazione di un certificato medico.
7. In deroga al cpv. 4, è
possibile riportare i giorni di vacanza che superano i 20 giorni
lavorativi annui. Essi vengono accreditati su un conto a parte
e danno diritto a un anticipo della data del pensionamento. Previo
mutuo accordo, è possibile prendere prima questi giorni
di vacanza. In caso di partenza o decesso, l'avere è pagato
in base all'ultimo stipendio.
8. Al personale con volume
d'occupazione variabile viene accreditata un'indennità
di vacanze a mano a mano che viene versato lo stipendio. In funzione
del diritto alle vacanze di cui al cpv. 1 l'indennità
è del 10,64% (per 25 giornate lavorative), dell'11,59%
(per 27 giornate lavorative), del 13,04% (per 30 giornate lavorative)
ecc. Il personale deve essere esonerato dal lavoro conformemente
al proprio diritto alle vacanze
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