Campo d'applicazione

 

Art 1 - Campo d'applicazione personale

1.Il CCL si applica ai rapporti di lavoro alla SRG SSR pari ad almeno il 30% di un tempo pieno.


2.Hanno pertanto diritto al CCL:

le persone con volume d'occupazione fisso, attive per un minimo di 12 ore settimanali nella media annua per un'unità aziendale;le persone con volume d'occupazione variabile, attive per un minimo di 528 ore all'anno (66 giornate complete) per un'unità aziendale o che indipen-dentemente dal numero di ore garantite nel contratto individuale di lavoro prestano almeno 100 servizi all'anno per un'unità aziendale.


3.La persona non assoggettata al CCL, che alla fine dell'anno constatasse un superamento effettivo dei propri servizi rispetto al volume d'occupazione pattuito per contratto e che, pertanto, soddisfa i requisiti del presente campo d'applicazione, può chiedere per iscritto di esservi assoggettata per l'anno seguente.


4.Non rientrano nel CCL:

              a) direttori/direttrici

              b)quadri dirigenti e quadri specialisti

              c) apprendisti e praticanti

             d) pensionati

             e) persone che non soddisfano i requisiti di cui ai cpvv. 1 e 2

             f) rapporti di lavoro speciali delle unità aziendali (personale a tempo parziale all'estero, personale di pulizia e                personale di    mensa, "comédiens/comédiennes SR")

            g) esecutori (es.: orchestrali, coristi, musicisti, attori, artisti, conferenzieri)

            h) mandati o contratti d'appalto (es.: autori)


Osservazione:

ad cpv. 4 Le disposizioni speciali per praticanti sono contemplate dall'Appendice III.

 

Art. 2 - Campo d'applicazione reale


1.Di norma, il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. La continuazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato dopo la sua scadenza (fino a due anni complessivi) avviene in base a un contratto a tempo indeterminato.


2.Il CCL è concepito come contratto quadro e contiene le disposizioni valide per tutti i rapporti di lavoro che disciplina; esso regola inoltre le relazioni tra le parti contraenti il contratto quadro.


3.Le competenze e i vincoli contrattuali delle unità aziendali sono citate nel presente CCL o nelle sue Appendici. Le unità aziendali possono, al loro livello, emanare regolamenti speciali e disposizioni d'applicazione del contratto quadro e delle Appendici. Possono completare le norme nazionali, ma non contrastarle. Il loro campo d'applicazione si limita all'unità aziendale interessata.

 

Art. 3 - Contributo alle spese di attuazione del CCL


1.dallo stipendio di chi è assoggettato al CCL viene prelevato un importo mensi-le di Fr. 13.--, che viene versato all'SSM come contributo alle spese che deve sostenere per l'elaborazione, l'esecuzione e la revisione del CCL.


2.Per il personale con volume d'occupazione variabile, il contributo dovuto per i mesi senza attività viene dedotto dal primo stipendio versato.