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Art. 45 Termini di disdetta
Art. 46 Protezione dalla
disdetta
Art. 47 Indennità
di partenza
Art. 48 Prestazioni della
Cassa Pensioni della Confederazione in caso di licenziamento;
regolamento
transitorio
Art. 49 Licenziamento
immediato
Art. 50 Pensionamento
Art. 45
- Termini di disdetta
1.Nel corso del tempo di
prova il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
può essere disdetto in ogni momento per la fine della
settimana seguente. I primi 3 mesi di assunzione contano come
tempo di prova.
2.Una volta concluso il tempo
di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
essere disdetto per la fine di un mese con un preavviso di:
- 1 mese nel primo e secondo anno di assunzione;
- 3 mesi a decorrere dal 3° anno di assunzione;
- 6 mesi a decorrere dal 15° anno di assunzione, a condizione
di aver compiuto il 50° anno di età.
Art. 46
- Protezione dalla disdetta
1.Il licenziamento di una persona con 10 anni di
servizio compiuti deve essere preceduto da un dialogo tra le
parti sociali a livello della direzione dell'unità aziendale,
per esaminare eventuali misure alternative (riconversione, trasferimento
interno, prepensionamento). La persona interessata può
rinunciarvi.
2.La
disdetta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere
motivata per iscritto. Il licenziamento dovuto a inosservanza
delle disposizioni contrattuali o a prestazioni carenti può
fondarsi soltanto su fattispecie contenute nel dossier personale.
3.La persona licenziata può
ricorrere presso il direttore o la direttrice entro 30 giorni
dalla ricezione della lettera di disdetta; ha diritto di essere
sentita e di farsi assistere.
4.Se il licenziamento è
annullato, il rapporto di lavoro prosegue alle stesse condizioni
contrattuali.
5.In caso di licenziamento
di chi ha maturato 2 anni di servizio, la SRG SSR versa, per
un periodo di 3 mesi, a chi fosse disoccupato, la differenza
fra le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e l'ultimo
stipendio percepito. Per il personale con volume d'occupazione
variabile, fa stato il reddito medio degli ultimi 12 mesi civili
(indennità di vacanze compresa).
6.In caso di licenziamento,
causa ristrutturazione, di chi ha maturato 1 anno di servizio,
la SRG SSR versa, per un periodo di 1 anno, a chi fosse disoccupato,
la differenza fra le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione
e l'ultimo stipendio percepito. Per il personale con volume d'occupazione
variabile, fa stato il reddito medio degli ultimi 12 mesi civili
(indennità di vacanze compresa).
7.Le disposizioni dell'art.
46 non si applicano in caso di licenziamento immediato.
Art. 47
- Indennità di partenza
1.Il diritto all'indennità
di partenza in caso di licenziamento decorre dal compimento del
40° anno di età. L'indennità corrisponde a
6 mensilità dopo 10 anni di servizio compiuti e ininterrotti.
Per ogni ulteriore anno di servizio, essa viene maggiorata di
una mensilità, ma fino a un massimo di 12 mensilità.
2.Contano come anni di servizio
quelli prestati in CCL e con il contratto per quadri.
3.L'indennità di partenza
viene calcolata in base al grado d'occupazione medio degli ultimi
5 anni. In caso di riduzione forzata degli orari di lavoro viene
versata un'indennità pro rata.
4.In caso di licenziamento
principalmente imputabile alla persona interessata o di licenziamento
immediato, non sussiste alcun diritto all'indennità di
partenza. Non sussiste nemmeno se a seguito della disdetta del
rapporto di lavoro la persona interessata riceve una pensione
dalla CPC o dall'Istituzione di previdenza della SRG SSR o una
prestazione equivalente (cfr. art. 48 cpv. 2 lett. a).
5.Per il personale con volume
d'occupazione variabile l'indennità di partenza viene
calcolata in base al grado d'occupazione medio degli ultimi 5
anni civili. La base è costituita dalla 12a parte dello
stipendio annuo attuale per un'occupazione a tempo pieno. Una
riduzione del volume di lavoro concordato annualmente dà
diritto a un'indennità di partenza pro rata per la parte
soppressa soltanto se vincolata al passaggio dal CCL a un altro
contratto di lavoro.
Osservazioni:
- ad cpv. 1
La cerchia degli aventi diritto non è determinante per
un eventuale piano sociale.
- ad cpv. 2
Nell'ottica di un regolamento transitorio, per le persone che
dall'attuale contratto per cachettisti passano direttamente in
CCL, verranno conteggiati gli anni prestati con un contratto
di lavoro.
Art. 48
- Prestazioni della Cassa Pensioni
della Confederazione in caso di licenziamento; regolamento transitorio
1.Dall'entrata in vigore del CCL 95/97 (1.1.2026)
l'art. 32 degli statuti della CPC non è più applicabile.
2.In caso di disdetta del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro un regolamento
transitorio garantisce le seguenti prestazioni:
a)
per il personale che al 1.1.2026 fa stato di almeno 19 anni contributivi
CPC:
un'indennità
di capitale corrispondente al calcolo della pensione ai sensi
dell'art. 32 degli statuti della CPC, considerata
la riserva matematica disponibile presso la CPC.
b)
per le persone che al 1.1.2026 avevano compiuto il 40° anno
di età e contribuito alla CPC da almeno 15,
ma contavano meno di 19 anni:
un'indennità
di capitale corrispondente al 100% del guadagno assicurato, oltre
a un'eventuale indennità di partenza
secondo l'art. 47;
c) per
le altre persone affiliate alla CPC:
la prestazione
d'uscita sancita dagli statuti CPC, oltre a un'eventuale indennità
di partenza secondo l'art. 47.
3.Solo in caso di licenziamento
immediato non sussiste alcun diritto alla prestazione di cui
al cpv. 2 lett. a). La prestazione di cui al cpv. 2 lett. b)
non viene versata se il licenziamento è principalmente
imputabile alla persona interessata.
Osservazione:
- ad cpv. 2
L'indennità di capitale di cui alla lett. a) corrisponde
al valore in contanti della pensione di invalidità meno
la riserva matematica disponibile. Il diritto è stabilito
per ogni singolo caso dall'esperto in previdenza professionale
della Fondazione di previdenza a favore del personale della SRG
SSR amministrata in maniera paritetica.
Art. 49
- Licenziamento immediato
La disdetta immediata del rapporto di lavoro per cause gravi
rimane riservata (art. 337 e segg. CO).
Art. 50
- Pensionamento
1.Il rapporto di lavoro cessa,
di regola, l'ultimo giorno del mese del compimento del 62°
anno di età.
2.A richiesta, è possibile
ottenere il pensionamento alla fine di un mese compreso fra il
compimento del 60° e del 65° anno di età. Il datore
di lavoro deve esserne informato con un anticipo di 6 mesi.
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