la pulce nell'orecchio  

 

 

 

Sommario:

 

 
 

 

Rimborso forfetario del pranzo

Sono una collaboratrice che spesso lavora in Svizzera interna. Diverse volte il rimborso forfetario del pranzo (fr. 26.-) non è sufficiente per coprire la spesa totale del pasto consumato. La RTSI deve rimborsarmi l'intero importo?


Secondo il regolamento spese della RTSI, vale il seguente principio:

"In situazioni particolari, giustificabili e nel pieno rispetto di quanto espresso al punto A dell'introduzione del presente regolamento, il datore di lavoro può decidere il rimborso di importi superiori, previa presentazione dei giustificativi"

Questo significa che nel caso la spesa sia giustificata (ad esempio se l'unico ristorante della zona di lavoro offre dei pranzi a fr. 40) la collaboratrice può chiedere alla RTSI che le paghi l'intero importo. Chiaramente in questo caso bisogna tenere la fattura rilasciata dal ristorante che bisogna consegnare alla cassa.

Questo significa che in questo caso la collaboratrice può fare richiesta, allegando la fattura, dell'intero importo.

 

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Scioglimento della CPC

Sono un collaboratore affiliato alla Cassa Pensioni della Confederazione (CPC). Visto che lo stato smantellerà questa cassa, mi chiedevo cosa farà la SSR per i suoi dipendenti.


La CPC verrà sciolta nell'anno 2002 e verrà rimpiazzata dalla "PUBLICA". Questa cassa purtroppo offrirà delle prestazioni peggiori. Ad esempio il rincaro sulle pensioni non sarà più garantito completamente.
La SSR è legata a questa cassa tramite un contratto di annessione. Con l'introduzione della nuova cassa la SSR dovrà scegliere se annettersi alla PUBLICA oppure potrà fondare una propria cassa.
La SSR sta valutando entrambe le possibilità. Al gruppo di lavoro formatosi per studiare la questione, è stato recentemente annesso un delegato SSM: entro febbraio 2002 dovrebbe essere presentato il risultato della ricerca.


La problematica legata al cambio di cassa pensione, è molto sentita dall'SSM; anche visto i molti pensionati che usufruiscono attualmente della CPC.Per questo motivo, non appena sapremo qualcosa di nuovo, non mancheremo di informare il personale coinvolto.

 

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Ausiliari e diritto al CCL

Sono un collaboratore della RTSI, che ha firmato un contratto per ausiliari. Avrò mai diritto alla CCL? In caso affermativo: quando?


Secondo il nuovo contratto collettivo di lavoro della SSR, il CCL viene applicato ai rapporti di lavoro che prevedono un volume di lavoro pari ad almeno il 30% di un tempo pieno.

Questo significa che il contratto ausiliari si applica solo al personale con un rapporto di lavoro inferiore al 30% ovvero per le persone con volume d'occupazione fisso, attive per meno di 12 ore settimanali nella media annua per un'unità aziendale; per le persone con volume d'occupazione variabile, attive per meno di 528 ore all'anno (66 giornate complete) per un'unità aziendale o che - indipendentemente dal numero di ore garantite nel contratto individuale di lavoro - prestano meno di 100 servizi all'anno per un'unità aziendale." (cfr. art. 1 CCL).

In ogni caso, se il collaboratore in questione dovesse avere ricevuto una pianificazione fissa (in questo caso per l'anno 2001) che supera un volume di lavoro del 30%, ha diritto a ricevere un contratto collettivo già per l'anno 2001. Questo è quanto è stato deciso nel corso dell'ultima commissione di concertazione nazionale.

 

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Ausiliari e contratto a 5 giorni

Sono un collaboratore con un contratto variabile, che prevede una giornata lavorativa di 5 ore: un simile contratto è possibile?


Per il personale con volume d'occupazione variabile per quanto riguarda le norme sul tempo di lavoro (Appendice I al CCL, attualmente in revisione), fa stato la lettera D dell'Appendice I del CCL
Secondo l'art. 1.3: "i contratti per il personale con volume d'occupazione variabile (ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. b CCL) che presta meno di 8 ore a servizio/giornata lavorativa, vengono rilasciati soltanto in casi giustificati per determinate funzioni, gruppi professionali o persone. Il rilascio di tali contratti viene negoziato a livello di unità aziendale con l'SSM".

 

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Aumento salariale

Sono una collaboratrice che ha ricevuto una promozione. Dalla mia busta paga risulta che non ho ricevuto nemmeno un franco di aumento. È giusto?


Lo stipendio di funzione è definito come lo stipendio individuale per l'esercizio della funzione. Dipende dai requisiti professionali, dalla prestazione individuale, dalla competenza sociale, dall'esperienza in azienda e dal valore di mercato della funzione chiave.
In caso di cambiamento di funzione, la RTSI deve semplicemente rispettare almeno il valore 70% del valore in franchi stabilito dalla curva salariale 1997 (cfr. art. 4.2 Appendice II al CCL).
Quale disposizione transitoria per le persone assoggettate al CCL o al contratto per cachettista, assunte alla SRG SSR prima del 1.1.2000, vale la regola che è garantito l'adeguamento allo stipendio dovuto della funzione chiave ai sensi del CCL 1995/97 (cfr. art. 6 Appendice II del CCL).
Praticamente questo significa che sicuramente al più tardi entro l'1.1.2026 il collaboratore deve avere raggiunto il 100% del salario dovuto della sua funzione chiave, in caso di cambiamento di funzione almeno il 100% della funzione "precedente".

Comprendiamo comunque il malcontento e la demotivazione del collaboratore che dopo aver svolto bene il proprio lavoro e dimostrato particolari capacità, si è visto promuovere ad una funzione superiore, ma per quanto riguarda la remunerazione essa è rimasta la stessa. È una politica aziendale che non comprendiamo, lo abbiamo già segnalato alla RTSI e affronteremo il tema nella prossima commissione di concertazione.

 

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Donne incinta e lavoro notturno

Sono una collaboratrice incinta: mi capita di venire pianificata per più di 8 ore, di lavorare in orari notturni anche fino alla una di notte: è possibile?


La nuova legge sul lavoro (LL) e le rispettive ordinanze (OLL), entrate in vigore il 1° agosto 2000, hanno introdotto diverse prescrizioni a favore delle donne incinte e le madri allattanti, che citiamo qui di seguito.
Art. 35 cpv. 1 LL:
"Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata."
Art. 35a LL: "Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso. Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento. (…) Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto."
Art. 35b cpv. 1 LL "Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto."
Art. 60 OLL 1 cpv. 1"Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le nove ore."
Art. 61 OLL 1 "Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste all'articolo 15 della legge, di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro. A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere."
Nel caso specifico, si ritiene che la RTSI dovrebbe offrire un lavoro equivalente del lavoro tra le 20 e le 6, nella fascia oraria tra le 6 e le 20. Inoltre se dovessero mancare meno di 8 settimane al parto il datore di lavoro non può richiedere alla collaboratrice di lavorare dalle 20 alle 6, in quanto questo sarebbe contrario alla legge.
Inoltre la pianificazione per una durata di più di otto ore è pure contraria alla legge, ed in caso di sforamento, esso non può assolutamente superare le 9 ore. giornaliere.

 

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Vacanze per il 2002


Per il 2002 di quanti giorni di vacanza posso usufruire?

Ricordiamo che la CCL all'articolo 27 prevede che il diritto annuo alle vacanze a partire dall'1.1.2026 si fissa in:
a) 27 giorni lavorativi;
b) 32 giorni lavorativi a decorrere dall'anno civile del 50° anno di età; a decorrere dall'anno civile del 45° anno di età, con 15 anni di servizio (cfr. art. 40 cpv. 2);
c) 37 giorni lavorativi a decorrere dall'anno civile del 55° anno di età.

 

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Chi ha diritto all'indennità giornalisti?


Sono un collaboratore che svolge una funzione di tipo giornalistico. Ho diritto a qualche indennità particolare?

Secondo il regolamento spese della RTSI, vale il seguente principio:

I giornalisti percepiscono un'indennità forfettaria di Fr. 1'800.- all'anno che copre le seguenti spese professionali: materiale di documentazione, bibliografia specializzata, giornali, quote di iscrizione ad associazioni specializzate o professionali, perdite dovute a fluttuazioni dei cambi, rilascio di carte di credito, inviti di piccola entità fatti a terzi (minori di Fr. 5.- giornalieri), tragitti nell'agglomerato del luogo di lavoro (taxi o veicolo privato, compreso il parcheggio), corse in tram e in autobus, abbonamento a metà tariffa delle FFS, telefonate (minori di Fr. 5.- giornalieri), mance, tutte le spese spicciole (minori di fr. 5.- giornalieri)."

L'ufficio del personale su nostra richiesta ci ha comunicato che:
"La prassi vuole che l'indennità venga riconosciuta a chi svolge attività giornalistica o redazionale e che sia titolare di una funzione corrispondente. Non possiamo escludere qualche singola dimenticanza, ma vi (ndr. SSM) saremmo grati se poteste specificarci i casi in questione (…) per ovviare all'inconveniente nel caso fosse effettivo."

 

Questo significa che chi svolge un'attività giornalistica dovrebbe ricevere automaticamente l'indennità giornalistica. Se così non fosse, il collaboratore deve rivolgersi all'ufficio del personale e chiedere che gli venga riconosciuta l'indennità e nel contempo informare subito l'SSM.
(Tel 966 66 31, fax 967 55 26
posta interna SSM - Besso o per e-mail: [email protected])

 

 

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Perchè il mio salario non é aumentato come mi era stato garantito?


Molti collaboratori cosiddetti "rattrappeurs" si sono rivolti a noi perché non hanno ancora raggiunto il 100% del salario della propria funzione. Infatti secondo quanto assicurato dalla RTSI, a partire dall' 1.1.02 tutti i "rattrappeur" e quasi tutti gli entwickler avrebbero dovuto raggiungere il 100% del loro salario. Giustamente i collaboratori si aspettavano un aumento nella busta paga di gennaio. Ci chiedono il motivo per cui questo adeguamento non è stato fatto.

Non conosciamo i motivi per cui non è stato dato l'aumento, infatti il 22.1.02, quando abbiamo inoltrato i nostri temi per la commissione di concertazione regionale che si terrà il 26.2.02, tra le altre cose avevamo chiesto conferma dell'avvenuto adeguamento.
Adesso apprendiamo con stupore che questo non è avvenuto.
Supponiamo che la RTSI aspetti la decisione del tribunale arbitrale che dovrà decidere in merito al rincaro, così da fare un solo adeguamento per tutti e non scinderlo in due tappe. Riteniamo comunque che la RTSI abbia mancato nell'informare il personale, venire a scoprire che non si è ricevuto l'adeguamento (senza conoscerne il motivo) guardando il proprio foglio di salario non si può propriamente considerare un segno di rispetto verso il personale.

 

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Ore supplementari


Sono un collaboratore (con contratto A), che spesso presta delle ore supplementari, fino al mese di settembre ne ho accumulate 70. La RTSI vorrebbe che compensassi queste ore. Può chiedermi di compensarle tutte o posso decidere io quando e come compensare queste ore?

Il nuovo contratto collettivo di lavoro della SSR, per il personale con pianificazione oraria, contiene una norma che statuisce sulle ore supplementari e sul lavoro supplementare (Appendice I lett. A art. 3 del CCL).
La CCL prevede che:

"Di norma le ore supplementari vengono compensate con congedi nel corso dell'anno. La compensazione può avvenire soltanto in giornate intere oppure, con il consenso della persona interessata, in mezze giornate, o ancora, a richiesta, in ore singole." (art. 3.3)

"Tenuto conto delle esigenze aziendali, le richieste del personale relative alla compensazione di ore supplementari devono essere prese in considerazione. Il datore di lavoro può tuttavia ordinare in ogni momento la compensazione delle ore supplementari che superano un saldo di 40 ore." (art. 3.4)

Il conteggio finale delle ore supplementari avviene una volta all'anno.
Tutte le ore supplementari cumulate a tale data vengono pagate oppure riportate, integralmente o parzialmente, sul conto nuovo o, ancora, accreditate sul conteggio "congedo compensativo" o "credito prepensionamento". La chiave di ripartizione è stabilita di comune accordo. In mancanza di accordo, le ore supplementari vengono pagate. A richiesta della persona interessata, il datore di lavoro riporta fino a 40 ore sul conteggio nuovo. Queste ore vanno compensate entro il successivo conteggio finale. (art. 3.5)

Nel nostro caso specifico:
- il collaboratore può fare delle proposte su come (giornate /mezze giornate/ore) e sul quando compensare le 70 ore. La RTSI deve, tenuto conto delle esigenze aziendali, considerare queste richieste. In ogni caso il collaboratore ha sempre la possibilità di disporre di 40 ore supplementari.
- la RTSI può ordinare la compensazione delle ore supplementari che superano un saldo di 40 ore, vale a dire 30 ore. Le restanti 40 ore sono a disposizioni del collaboratore, che ne può chiedere la compensazione (durante l'anno), il pagamento oppure il riporto all'anno successivo.

Questo significa che il collaboratore può disporre delle proprie ore supplementari al di sotto delle 40 ore.

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Salt lake city


Diversi collaboratori che hanno partecipato alle Olimpiadi di Salt Lake City, si sono rivolti all'SSM poiché erano stati informati che non tutte le giornate di lavoro rispettivamente le indennità sarebbero state riconosciute.
Riconoscimento delle giornate

Per quanto riguarda il riconoscimento delle giornate l'SSM ha subito interpellato l'ufficio delle risorse umane chiedendo spiegazioni in merito alla prassi applicata.

Dopo il nostro intervento il responsabile delle risorse umane, Pierenrico Tagliabue, ci ha comunicato che:
"Il DISPO TV mi dice che si è occupato pochi giorni or sono della questione "partenza alla domenica" e di aver disposto che la giornata venga conteggiata come tempo di lavoro + RTE".

In questo caso l'intervento dell'SSM ha sbloccato una situazione in poco tempo. Sollecitiamo tutti i collaboratori ad informarci se ritengono che ci sono delle irregolarità contrattuali o se hanno semplicemente delle domande da rivolgerci.

Indennità insufficienti

I collaboratori che si sono recati a Salt Lake City si sono rivolti a noi con un altro problema. Essi ritenevano che l'indennità forfetaria concessa per i pasti non fosse sufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute (visto i prezzi praticati durante la manifestazione).

 

Abbiamo fatto nostre le richieste dei collaboratori e le abbiamo portate avanti. Facendoci interpreti di questa esigenza, abbiamo scritto una lettera, sottoscritta da molti collaboratori che hanno partecipato alla manifestazione, al responsabile delle risorse umane chiedendo un contributo supplementare (da considerare come piccola partecipazione alle spese) di fr. 10.- al giorno per le spese della colazione (che si aggirava intorno a $ 15-20).

In questi giorni abbiamo ricevuto una risposta negativa. Citiamo: "La PLK ritiene che richieste come quella formulata dal SSM Lugano debbano essere indirizzate al BUS, istanza competente per negoziare le indennità forfetarie per Salt Lake City.
È per questo che nessuna UA ha annunciato di aver proceduto singolarmente a versamenti retroattivi".
L'SSM si rivolgerà alle proprie istanze per cercare di risolvere il problema altrimenti.

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Credito prepensionamento


Diversi collaboratori ci hanno chiesto se la RTSI ha il diritto di chiedere al personale di ridurre le ore che si sono accumulate sul "conto prepensionamento".

L'art. 26 della CCL (Congedo compensativo) prevede che:
"Il personale con volume d'occupazione fisso può, previo accordo del datore di lavoro, convertire ogni anno in congedo le ore accreditate. Un regolamento sancisce le modalità riguardanti il credito prepensionamento e il congedo compensativo."
Bisogna innanzi tutto ricordare che il regolamento citato non ha ancora visto la luce (è in discussione).
Comunque dall'articolo citato si può evincere che spetta al collaboratore decidere se vuole fare uso delle ore accreditate su questo conto. Il datore di lavoro deve semplicemente dare il proprio accordo.

Questo significa che il collaboratore può disporre del proprio conto. Nessuno può imporgli di ridurre il montante ore di questo conto.

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CONGEDO PAGATO QUANDO IL FIGLIO È AMMALATO?

Sono una collaboratrice che ha un figlio malato e nessuno a cui affidarlo.
Ho diritto di prendere dei giorni liberi per curare mio figlio?

Il contratto collettivo di lavoro statuisce un congedo per le persone che hanno figli malati e che non hanno nessuno a cui affidarlo. Infatti l'art.28 cpv.1 lett.a) prevede che:
Ogni persona ha diritto a un congedo pagato nei seguenti casi: motivi famigliari quali: (…) la malattia del proprio figlio, bisognoso di cure particolari o della presenza del genitore a patto che il coniuge non se ne possa occupare: fino a 5 giorni.

La collaboratrice potrà quindi usufruire ogni volta che ne avrà bisogno, di un massimo di 5 giorni per curare il proprio figlio.

 

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CAMBIAMENTO DI FUNZIONE, E L'AUMENTO DOV'È?

Sono un collaboratore che ha cambiato funzione. Da "redattore-collaboratore al programma" sono diventato "redattore", non mi è stato riconosciuto alcun aumento di stipendio.
È normale?

Questo problema ci è stato sottoposto da diversi collaboratori. L'anno scorso pertanto avevamo girato la domanda alla RTSI nel corso della commissione di concertazione tenutasi il 30 maggio 2001.

A proposito del mancato aumento di salario in caso di cambiamento di funzione scrivevamo:

"Questo cambiamento corrisponde ad una promozione in quanto il collaboratore che svolge bene il proprio lavoro e dimostri capacità particolari, viene gratificato anche con un cambiamento di funzione verso l'alto.
Purtroppo costatiamo che alla RTSI questo non accade, con grande delusione e conseguente demotivazione del personale. Aumentano le competenze, aumentano le responsabilità, ma il salario non aumenta nemmeno di un franco.
Ci sembra che tale politica oltre che ingiusta verso il personale si anche controproducente per la RTSI."

La RTSI rispondeva:

"Se il passaggio a una funzione di valore superiore corrisponde a un avanzamento di carriera il collaboratore ha diritto a un aumento di stipendio.
L'aumento di stipendio non è invece necessariamente riconosciuto al collaboratore che va a svolgere una funzione di livello superiore per la quale gli viene richiesto un praticantato."
Il collaboratore che cambia funzione ha quindi il diritto di ricevere un aumento di stipendio.

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DONNE INCINTE

Sono una collaboratrice
incinta. Quali diritti ho?

Alle donne incinte si riferiscono diversi articoli della CCL:

Per quanto riguarda il diritto allo stipendio in caso di maternità l'art. 35 prevede che:
"In caso di maternità la collaboratrice ha diritto all'intero stipendio per un periodo di 16 settimane. Oltre questo periodo di tempo, il diritto allo stipendio in caso di inabilità al lavoro è disciplinato dall'art. 33 (diritto allo stipendio in caso di malattia)".

Per quanto riguarda un congedo non pagato l'art.28 cpv.3 prevede che:

"In relazione alla nascita di un figlio viene concesso alla madre o al padre, a richiesta, un congedo non pagato fino a 12 mesi; la richiesta va inoltrata entro 5 mesi dalla data di nascita presunta. A decorrere dal 3° anno di servizio la SRG SSR si assume il pagamento dei contributi d'assicurazione dovuti dal datore di lavoro alla CPC o all'Istituzione di previdenza della SRG SSR"

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AVETE CONTROLLATO IL VOSTRO SALARIO?

Salario al 100%

All'inizio dell'anno 2002, tutto il personale che si trovava in CCL prima del 2000 deve aver raggiunto il 100% del proprio salario di riferimento.

Un'eccezione è prevista per le persone che hanno cambiato funzione o sono entrate in CCL nel 1999. Le persone che sono entrate in CCL nel 1999 dovranno raggiungere al più tardi l'1.1.03 il 100% delle loro funzione. Coloro i quali invece hanno cambiato funzione (se si trattava di "ratrappeur") nel '99 hanno diritto di ricevere almeno il 100% della loro vecchia funzione dall'1.1.02 e di ricevere il 100% della nuova funzione (attribuita appunto nel '99) al più tardi a partire dall'1.1.03.

Avete controllato che ciò sia effettivamente accaduto?
L'SSM è a disposizione se volete fare delle verifiche: tel. 091 966 66 31,
.

 

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AUMENTO DEL VOLUME DI LAVORO ANNUALE, NE HO DIRITTO?

Sono un collaboratore con un contratto variabile a 130 giorni annuali. Oramai da tre anni mi viene aumentato, a metà dell'anno, il volume di lavoro a 160 giorni limitatamente all'anno in corso. Ho il diritto a che, con il nuovo anno, mi venga aumentato il volume di lavoro?

Questo problema ci è stato sottoposto da diversi collaboratori. L'anno scorso pertanto avevamo girato la domanda alla SSR nel corso della commissione di concertazione nazionale tenutasi il 18 gennaio e il 23 febbraio 2001 a Berna.
Il punto trattava del rapporto tra il tempo di lavoro effettuato e la garanzia di occupazione per l'anno seguente.
L'SSM aveva costatato che esistono regolarmente degli importanti scarti tra il volume d'occupazione garantito e il volume di lavoro effettivamente svolto. L'SSM domandava pertanto che venisse fatto un parallelo tra il volume di occupazione effettivo e la garanzia convenuta per l'anno seguente.
La Commissione di concertazione nazionale ha preso la seguente decisione:
"Se ci si trova di fronte ad un superamento del volume d'occupazione garantito e se malgrado ciò il volume di occupazione annuale non è aumentato nell'anno successivo, il datore di lavoro è tenuto, se la persona coinvolta lo desidera, a motivare la sua decisione nell'accordo di collaborazione. Se l'anno successivo si costaterà nuovamente un sorpasso del volume garantito, il datore di lavoro è tenuto, su domanda della persona coinvolta, a procedere ad un aumento adeguato del volume di lavoro per l'anno seguente."

In questo caso se il collaboratore chiede alla RTSI di aumentare il proprio volume di lavoro, questa deve prevedere un aumento.


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QUANDO SI SUPPLISCE IL SUPERIORE SI HA DIRITTO A UN'INDENNITÀ?


Il mio superiore è stato assente per malattia per due mesi e mezzo. Sono stato incaricato di svolgere il suo lavoro. Riceverò un'indennità di funzione?

 L'indennità di funzione la si può ricevere in due situazioni distinte:

a) Nel caso di una supplenza che si ha quando una o più persone sono chiamate ad assumersi una funzione superiore a quella a loro attribuita, in sostituzione di una persona assente per un minimo di 8 settimane consecutive. È esclusa la supplenza in caso di assenze per vacanze.

Nel caso della supplenza l'indennità viene riconosciuta a partire dal primo giorno di supplenza. La situazione viene esaminata entro un anno al più tardi; il periodo di supplenza può essere prolungato di 6 mesi e, in caso di malattia della persona sostituita, di ulteriori 6 mesi. In seguito, o si decide l'attribuzione definitiva della funzione superiore o la supplenza termina.

b) Nel caso di aumentate esigenze che si hanno quando le mansioni svolte temporaneamente risultano di maggior valore rispetto a quelle della funzione normalmente attribuita. Possono verificarsi in seguito a:
- compiti particolari limitati nel tempo (mandato) non contemplati nell'elenco delle funzioni;
- attribuzione temporanea di compito supplementari o di un'altra funzione;

Nel caso di aumentate esigenze, l'indennità viene riconosciuta dal primo giorno di svolgimento di mansioni superiori. Il versamento dell'indennità è limitato a cinque anni e può essere prorogato di un anno al massimo.

L'indennità viene calcolata nel seguente modo: l'ammontare minimo dell'indennità di funzione corrisponde al 3% del valore di riferimento della funzione attribuita o alla differenza tra il valore di riferimento della funzione attribuita e il 90% di quello della funzione superiore temporaneamente espletata; viene riconosciuta la versione più vantaggiosa per la persona interessata. La retribuzione complessiva stipendio e indennità di funzione non deve superare il 100% del valore di riferimento della funzione superiore.

Il collaboratore dovrebbe quindi ricevere una indennità di funzione.


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ORE SUPPLEMENTARI DA COMPENSARE, QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

Sono un collaboratore (con contratto A), che spesso presta delle ore supplementari, fino al mese di settembre ne ho accumulate 70. La RTSI vorrebbe che compensassi queste ore. Può chiedermi di compensarle tutte o posso decidere io quando e come compensare queste ore?

 

Nel caso specifico:

  • il collaboratore può fare delle proposte su come (giornate /mezze giornate/ore) e sul quando compensare le 70 ore.
    La RTSI deve, tenuto conto delle esigenze aziendali, considerare queste richieste. In ogni caso il collaboratore ha sempre la possibilità di disporre di 40 ore supplementari
  • la RTSI può ordinare la compensazione delle ore supplementari che superano un saldo di 40 ore, vale a dire 30 ore. Le restanti 40 ore sono a disposizioni del collaboratore, che ne può chiedere la compensazione (durante l'anno), il pagamento oppure il riporto all'anno successivo.

Questo significa che non siete obbligati a un recupero senza il vostro consenso delle prime 40 ore supplementari. Cosa che invece sembrerebbe stia succedendo, caso mai fatevi avanti.

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CAMPIONATI DEL MONDO DI ST. MORITZ


Sono un collaboratore che parteciperà ai campionati del mondo di St. Moritz. Cosa mi devo aspettare?

 

Nel caso dei campionati del mondo di St. Moritz, visto che riguarda tutte le unità aziendali della SSR, viene applicato l'accordo sulle grandi operazioni.
L'accordo prevede quanto segue:

I collaboratori ricevono quale contropartita per gli orari irregolari fr. 1'100.- a settimana (o pro rata fr. 157.15 al giorno).
Questo forfait copre tutte le indennità versate per lavoro a orari irregolari ore supplementari e perdita di giorni di riposo (2 per settimana vengono considerati come goduti).
I membri della delegazione che partecipa all'evento si vedono accordare dei giorni di riposo (non lavorati) supplementari che non rientrano nel quando dei dritti contrattuali:

- 4 giorni di riposo per i servizi che durano fino a 3 settimane (21 giorni)
- 5 giorni di riposo per i servizi che possono durare fino a 4 settimane (28 giorni)
- 6 giorni di riposo per i servizi che possono durare fino a 5 settimane (35 giorni)

le settimane incomplete fino a 3 giorni danno diritto a mezza giornata di riposo, a partire dal 4° giorno conta la settimana piena.

I partecipanti riceveranno inoltre un forfait giornaliero per pasti e spese personali di fr. 70.- Chi starà in un hotel a mezza pensione fr. 30.-
L'alloggio e la colazione sono pagati dalla SSR

 


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DA ANNI FACCIO PIÙ GIORNI DI QUELLI CHE MI ASSEGNANO. POSSO CHIEDERE CHE ME LI AUMENTINO?

Sono un collaboratore con contratto variabile: negli ultimi 3 anni ho lavorato molto più di quanto dovuto. Alla mia richiesta di aumento del montante annuo di giornate mi è stata risposto negativamente. È corretto?

Questo tema è già stato portato in una commissione di concertazione nazionale ed era stata presa la seguente decisione:

"Se il volume di occupazione garantito viene superato e nonostante questo il volume garantito non viene aumentato l'anno successivo, il datore di lavoro deve motivare la sua decisione nell'accordo sul volume di occupazione annuo se la persona interessata lo richiede. Se l'anno successivo si assiste nuovamente ad un sorpasso del volume garantito, il datore di lavoro è tenuto, su richiesta della persona interessata, a procedere a un aumento adeguato del volume garantito per l'anno successivo."

L'ufficio del personale in una riunione tenutasi il 14 febbraio 2003 ci ha garantito che questo accordo viene scrupolosamente rispettato. Se non dovesse essere il caso vi preghiamo di rivolgervi al sindacato.

 

 

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Sono un collaboratore con contratto variabile: quali sono le conseguenze sul mio contratto dopo la sentenza del tribunale arbitrale?

Qui di seguito alcuni estratti di quanto deciso:


- Quale collaboratore a tempo parziale, il contratto deve fissare un numero esatto di giorni di lavoro garantiti (o nel contratto di lavoro o nell'accordo di collaborazione)


-Il giorno di lavoro comprende mediamente 8 ore di lavoro.


- Contratti che stabiliscono meno di 8 ore dovute al giorno sono vietati, salvo esplicito accordo dell'SSM.


- Il collaboratore che ha prestato il numero di giorni di lavoro pattuiti non è tenuto a fornire alcuna prestazione supplementare di lavoro.


- Se, per motivi giustificabili dalla SSR, queste persone hanno lavorato complessivamente meno di 8 ore al giorno in media, hanno diritto allo stipendio pattuito per le ore prestate e per quelle che la SSR non ha chiesto di prestare.

Il testo completo dell'accordo con le osservazioni del nostro segretario centrale potete trovarlo al sito www.ssmticino.com alla voce flash "Il tribunale chiarisce la situazione".

 

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COMPENSAZIONE DI ORE SUPPLEMENTARI?


Sono un collaboratore al quale vengono pianificati con regolarità dei giorni liberi per compensare delle ore supplementari, che però non ho ancora fatto. È possibile una simile pianificazione?

Il problema si era già posto anni fa, ed era pertanto stato trattato in una commissione di concertazione nazionale.
Alla seduta del 4 luglio 1996 è stato deciso quanto segue:
"la CDC ha approvato una nuova disposizione applicativa riguardo alla pianificazione dei servizi del personale con pianificazione oraria: è lecito pianificare dei giorni per compensare le ore supplementari (codice 0200) fintantoché ve ne siano state in precedenza. Viceversa è possibile pianificare in ogni momento giorni liberi, conteggiati mensilmente con le ore supplementari."

Questo significa che quanto pianificato al collaboratore è contrario alla CCL.

 

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PICCHETTO NON PAGATO? PER I LAVORATORI ESTERNI È LEGALE?


Sono un collaboratore che lavora per una ditta esterna, ma che viene "prestato" alla RTSI. Mi è stato chiesto di "essere raggiungibile" a casa per intervenire alla RTSI, nel caso avessero bisogno di me durante la notte vista la situazione legata all'attualità mondiale (la guerra in Iraq). Mi è stato però detto che verrò pagato soltanto se verrò chiamato. È corretto questo modo di procedere?

La disponibilità citata corrisponde ad un servizio di picchetto. La RTSI per i suoi collaboratori ha firmato un regolamento con l'SSM che prevede l'indennizzo di questa "messa a disposizione" del collaboratore. Le ditte private, se non hanno previsto niente nel loro contratto, devono comunque attenersi all'Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro che prevede:

Art. 14
1. Nel servizio di picchetto il lavoratore, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d'emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari.

Art. 15
1. Se il servizio di picchetto è prestato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.
2. Se il servizio di picchetto è prestato fuori dell'azienda, il tempo messo a disposizione è computato sul tempo di lavoro nella misura dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore per l'azienda. In questo caso, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

Determinante per stabilire il diritto ad una retribuzione è se il lavoratore tenuto al servizio di picchetto presta un servizio di permanenza su chiamata. Si è in presenza di servizio di permanenza quando il lavoratore deve intervenire subito o poco tempo dopo essere stato avvisato delle necessità di un suo impiego: ciò significa che le possibilità di organizzare il suo tempo libero sono fortemente compromesse.
Il servizio di permanenza soddisfa il criterio di servizio di picchetto "nell'azienda"; vi è infatti uno stretto legame con il datore di lavoro, in quanto il lavoratore deve mettersi a completa disposizione del datore di lavoro (art. 1 Legge sul lavoro).

In questo caso quindi, secondo noi, il lavoratore deve essere pagato anche nel caso in cui non venga chiamato.

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POSSO ANDARE IN PENSIONE A 65 ANNI?

Sono un collaboratore di 61 anni, che vorrebbe continuare a lavorare fino ai 65 anni. Posso farlo o mi possono obbligare ad andare in pensione a 62 anni?

A questo proposito la CCL all'art. 50 dice:
"1. Il rapporto di lavoro cessa, di regola, l'ultimo giorno del mese del compimento del 62° anno di età.
2. A richiesta, è possibile ottenere il pensionamento alla fine di un mese compreso fra il compimento del 60° e del 65° anno di età. Il datore di lavoro deve esserne informato con un anticipo di 6 mesi."

Quindi il collaboratore ha diritto ad andare in pensione a 65 anni, basta che informi la RTSI 6 mesi prima di compiere i 62 anni.

 

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VORREI RIDURRE IL MIO TEMPO DI OCCUPAZIONE, MA NON LA PENSIONE. È POSSIBILE?

 

Mi trovo alla soglia dei 60 anni e vorrei ridurre il mio volume di occupazione, ma sono preoccupata per la mia pensione che non vorrei fosse intaccata. Cosa posso fare?

In un caso come il suo può chiedere alla SSR di continuare a versare i contributi alla cassa pensione per un occupazione al 100% e di pagare anche la parte del datore di lavoro per quanto riguarda la percentuale di lavoro non svolto.
In ogni caso vi consigliamo di farvi mandare prima un conteggio che indichi quanto bisognerebbe pagare.

 

 

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NUOVE PRECISAZIONI SULLA COMPENSAZIONE DI ORE SUPPLEMENTARI

Diversi collaboratori ci avevano chiesto se era possibile compensare ore supplementari prima di averle effettivamente svolte, infatti capitava loro di compensarle "in anticipo".
È possibile una simile pianificazione?

Abbiamo portato la questione in commissione di concertazione e l'ufficio del personale ci ha dato la seguente risposta:

" (…) il recupero anticipato di qualche ora supplementare viene applicato solo in casi particolari, sempre per aggiungere un giorno di libero e se si sa già con sicurezza che nelle settimane immediatamente seguenti la persona interessata accumulerà come minimo tali ore.
Quanto all'accordo del collaboratore, anche questo aspetto viene ampiamente rispettato: infatti, tutto il personale dell'Informazione TV riceve un piano mensile completo e preciso (comprensivo cioè degli orari di lavoro) 15 giorni prima dell'inizio del mese successivo. Per intenderci: entro il 15 giugno il personale riceverà il piano completo e relativo a tutto il prossimo mese di luglio.

Se un collaboratore non è d'accordo su quanto per lui pianificato e/o intende modificare qualcosa, contatta il settore della pianificazione dell'area e insieme apportano le necessarie modifiche"

 

Questo significa che se non siete d'accordo con quanto pianificato, dovete rivolgervi al vostro pianificatore. Nel caso dovessero esserci ancora problemi vi preghiamo di rivolgervi al sindacato.

 

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IL PROLUNGAMENTO DEL LAVORO OLTRE LA 1:00 DI NOTTE SEGUITO DA UN GIORNO DI LIBERO: È POSSIBILE?


Diversi collaboratori ci avevano informato in merito alla prassi che veniva seguita dalla RTSI nel caso di un allungamento della fine del lavoro oltre la 1:00 di notte in un giorno di libero previsto.

Praticamente, se una persona finiva di lavorare, per es. alla 01:15 di notte, e il giorno successivo doveva essere libero (130), il giorno di riposo risultava correttamente soppresso e spostato, ma nel sistema Dispo risultava che in quel giorno di libero soppresso il collaboratore aveva lavorato per 1 minuto. Questa applicazione faceva sì che venissero attribuite 7,59 ore negative con il codice 910 (ore negative scadute), che andavano ad intaccare il saldo di ore supplementari settimanale, in più non veniva riconosciuta l'indennità RTE per soppressione del giorno di libero. (art. 25 - 9 / CCL).

La questione è stata trattata in Commissione di concertazione nazionale, che ha constatato che una tale fattispecie rientra sotto l'art. 25 cpv. 2 e 9 della CCL.
Questo significa che:

"se il servizio finisce dopo la una di notte, il giorno di riposo viene a cadere. Viene versata un'indennità RTE e la persona in questione si vede accreditare il proprio tempo di lavoro effettivo, ma al mimino 8 ore (minimo richiesto). In più il giorno di riposo può essere recuperato."

Pertanto la pratica fin qui applicata non era legale e non può più essere applicata.

 

 

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