| la pulce nell'orecchio | ||
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Sommario:
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Rimborso forfetario del pranzo Sono una collaboratrice che spesso lavora in Svizzera interna. Diverse volte il rimborso forfetario del pranzo (fr. 26.-) non è sufficiente per coprire la spesa totale del pasto consumato. La RTSI deve rimborsarmi l'intero importo?
"In situazioni particolari, giustificabili e nel pieno rispetto di quanto espresso al punto A dell'introduzione del presente regolamento, il datore di lavoro può decidere il rimborso di importi superiori, previa presentazione dei giustificativi" Questo significa che nel caso la spesa sia giustificata (ad esempio se l'unico ristorante della zona di lavoro offre dei pranzi a fr. 40) la collaboratrice può chiedere alla RTSI che le paghi l'intero importo. Chiaramente in questo caso bisogna tenere la fattura rilasciata dal ristorante che bisogna consegnare alla cassa. Questo significa che in questo caso la collaboratrice può fare richiesta, allegando la fattura, dell'intero importo.
Sono un collaboratore affiliato alla Cassa Pensioni della Confederazione (CPC). Visto che lo stato smantellerà questa cassa, mi chiedevo cosa farà la SSR per i suoi dipendenti.
Sono un collaboratore della RTSI, che ha firmato un contratto per ausiliari. Avrò mai diritto alla CCL? In caso affermativo: quando?
Questo significa che il contratto ausiliari si applica solo al personale con un rapporto di lavoro inferiore al 30% ovvero per le persone con volume d'occupazione fisso, attive per meno di 12 ore settimanali nella media annua per un'unità aziendale; per le persone con volume d'occupazione variabile, attive per meno di 528 ore all'anno (66 giornate complete) per un'unità aziendale o che - indipendentemente dal numero di ore garantite nel contratto individuale di lavoro - prestano meno di 100 servizi all'anno per un'unità aziendale." (cfr. art. 1 CCL). In ogni caso, se il collaboratore in questione dovesse avere ricevuto una pianificazione fissa (in questo caso per l'anno 2001) che supera un volume di lavoro del 30%, ha diritto a ricevere un contratto collettivo già per l'anno 2001. Questo è quanto è stato deciso nel corso dell'ultima commissione di concertazione nazionale.
Ausiliari e contratto a 5 giorni Sono un collaboratore con un contratto variabile, che prevede una giornata lavorativa di 5 ore: un simile contratto è possibile?
Sono una collaboratrice che ha ricevuto una promozione. Dalla mia busta paga risulta che non ho ricevuto nemmeno un franco di aumento. È giusto?
Comprendiamo comunque il malcontento e la demotivazione del collaboratore che dopo aver svolto bene il proprio lavoro e dimostrato particolari capacità, si è visto promuovere ad una funzione superiore, ma per quanto riguarda la remunerazione essa è rimasta la stessa. È una politica aziendale che non comprendiamo, lo abbiamo già segnalato alla RTSI e affronteremo il tema nella prossima commissione di concertazione.
Donne incinta e lavoro notturno Sono una collaboratrice incinta: mi capita di venire pianificata per più di 8 ore, di lavorare in orari notturni anche fino alla una di notte: è possibile?
Ricordiamo che la CCL all'articolo 27 prevede
che il diritto annuo alle vacanze a partire dall'1.1.2026 si
fissa in:
Chi ha diritto all'indennità giornalisti?
Secondo il regolamento spese della RTSI, vale il seguente principio: I giornalisti percepiscono un'indennità forfettaria di Fr. 1'800.- all'anno che copre le seguenti spese professionali: materiale di documentazione, bibliografia specializzata, giornali, quote di iscrizione ad associazioni specializzate o professionali, perdite dovute a fluttuazioni dei cambi, rilascio di carte di credito, inviti di piccola entità fatti a terzi (minori di Fr. 5.- giornalieri), tragitti nell'agglomerato del luogo di lavoro (taxi o veicolo privato, compreso il parcheggio), corse in tram e in autobus, abbonamento a metà tariffa delle FFS, telefonate (minori di Fr. 5.- giornalieri), mance, tutte le spese spicciole (minori di fr. 5.- giornalieri)." L'ufficio del personale su nostra richiesta
ci ha comunicato che:
Questo significa che chi svolge un'attività giornalistica
dovrebbe ricevere automaticamente l'indennità giornalistica.
Se così non fosse, il collaboratore deve rivolgersi all'ufficio
del personale e chiedere che gli venga riconosciuta l'indennità
e nel contempo informare subito l'SSM.
Perchè il mio salario non é aumentato come mi era stato garantito?
Non conosciamo i motivi per cui non è
stato dato l'aumento, infatti il 22.1.02, quando abbiamo inoltrato
i nostri temi per la commissione di concertazione regionale che
si terrà il 26.2.02, tra le altre cose avevamo chiesto
conferma dell'avvenuto adeguamento.
Il nuovo contratto collettivo di lavoro
della SSR, per il personale con pianificazione oraria, contiene
una norma che statuisce sulle ore supplementari e sul lavoro
supplementare (Appendice I lett. A art. 3 del CCL). "Di norma le ore supplementari vengono compensate con congedi nel corso dell'anno. La compensazione può avvenire soltanto in giornate intere oppure, con il consenso della persona interessata, in mezze giornate, o ancora, a richiesta, in ore singole." (art. 3.3) "Tenuto conto delle esigenze aziendali, le richieste del personale relative alla compensazione di ore supplementari devono essere prese in considerazione. Il datore di lavoro può tuttavia ordinare in ogni momento la compensazione delle ore supplementari che superano un saldo di 40 ore." (art. 3.4) Il conteggio finale delle ore supplementari
avviene una volta all'anno. Nel nostro caso specifico: Questo significa che il collaboratore può disporre delle proprie ore supplementari al di sotto delle 40 ore.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle
giornate l'SSM ha subito interpellato l'ufficio delle risorse
umane chiedendo spiegazioni in merito alla prassi applicata. In questo caso l'intervento dell'SSM ha sbloccato una situazione in poco tempo. Sollecitiamo tutti i collaboratori ad informarci se ritengono che ci sono delle irregolarità contrattuali o se hanno semplicemente delle domande da rivolgerci. Indennità insufficienti I collaboratori che si sono recati a Salt Lake City si sono rivolti a noi con un altro problema. Essi ritenevano che l'indennità forfetaria concessa per i pasti non fosse sufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute (visto i prezzi praticati durante la manifestazione).
Abbiamo fatto nostre le richieste dei collaboratori e le abbiamo portate avanti. Facendoci interpreti di questa esigenza, abbiamo scritto una lettera, sottoscritta da molti collaboratori che hanno partecipato alla manifestazione, al responsabile delle risorse umane chiedendo un contributo supplementare (da considerare come piccola partecipazione alle spese) di fr. 10.- al giorno per le spese della colazione (che si aggirava intorno a $ 15-20). In questi giorni abbiamo ricevuto una risposta
negativa. Citiamo: "La PLK ritiene che richieste come quella
formulata dal SSM Lugano debbano essere indirizzate al BUS, istanza
competente per negoziare le indennità forfetarie per Salt
Lake City.
L'art. 26 della CCL (Congedo compensativo)
prevede che: Questo significa che il collaboratore può
disporre del proprio conto. Nessuno può imporgli di ridurre
il montante ore di questo conto. CONGEDO PAGATO QUANDO IL FIGLIO È AMMALATO? Sono una collaboratrice che ha un figlio
malato e nessuno a cui affidarlo. Il contratto collettivo di lavoro statuisce
un congedo per le persone che hanno figli malati e che non hanno
nessuno a cui affidarlo. Infatti l'art.28 cpv.1 lett.a) prevede
che: La collaboratrice potrà quindi usufruire ogni volta che ne avrà bisogno, di un massimo di 5 giorni per curare il proprio figlio.
CAMBIAMENTO DI FUNZIONE, E L'AUMENTO DOV'È? Sono un collaboratore che ha cambiato funzione.
Da "redattore-collaboratore al programma" sono diventato
"redattore", non mi è stato riconosciuto alcun
aumento di stipendio. Questo problema ci è stato sottoposto da diversi collaboratori. L'anno scorso pertanto avevamo girato la domanda alla RTSI nel corso della commissione di concertazione tenutasi il 30 maggio 2001. A proposito del mancato aumento di salario in caso di cambiamento di funzione scrivevamo: "Questo cambiamento corrisponde ad
una promozione in quanto il collaboratore che svolge bene il
proprio lavoro e dimostri capacità particolari, viene
gratificato anche con un cambiamento di funzione verso l'alto. La RTSI rispondeva: "Se il passaggio a una funzione di
valore superiore corrisponde a un avanzamento di carriera il
collaboratore ha diritto a un aumento di stipendio. Sono una collaboratrice Alle donne incinte si riferiscono diversi articoli della CCL: Per quanto riguarda il diritto allo
stipendio in caso di maternità l'art. 35 prevede che: Per quanto riguarda un congedo non pagato l'art.28 cpv.3 prevede che: "In relazione alla nascita di un figlio viene concesso alla madre o al padre, a richiesta, un congedo non pagato fino a 12 mesi; la richiesta va inoltrata entro 5 mesi dalla data di nascita presunta. A decorrere dal 3° anno di servizio la SRG SSR si assume il pagamento dei contributi d'assicurazione dovuti dal datore di lavoro alla CPC o all'Istituzione di previdenza della SRG SSR"
AVETE CONTROLLATO IL VOSTRO SALARIO? Salario al 100% All'inizio dell'anno 2002, tutto il personale che si trovava in CCL prima del 2000 deve aver raggiunto il 100% del proprio salario di riferimento. Un'eccezione è prevista per le persone che hanno cambiato funzione o sono entrate in CCL nel 1999. Le persone che sono entrate in CCL nel 1999 dovranno raggiungere al più tardi l'1.1.03 il 100% delle loro funzione. Coloro i quali invece hanno cambiato funzione (se si trattava di "ratrappeur") nel '99 hanno diritto di ricevere almeno il 100% della loro vecchia funzione dall'1.1.02 e di ricevere il 100% della nuova funzione (attribuita appunto nel '99) al più tardi a partire dall'1.1.03. Avete controllato che ciò sia
effettivamente accaduto?
AUMENTO DEL VOLUME DI LAVORO ANNUALE, NE HO DIRITTO? Sono un collaboratore con un contratto variabile a 130 giorni annuali. Oramai da tre anni mi viene aumentato, a metà dell'anno, il volume di lavoro a 160 giorni limitatamente all'anno in corso. Ho il diritto a che, con il nuovo anno, mi venga aumentato il volume di lavoro? Questo problema ci è stato sottoposto
da diversi collaboratori. L'anno scorso pertanto avevamo girato
la domanda alla SSR nel corso della commissione di concertazione
nazionale tenutasi il 18 gennaio e il 23 febbraio 2001 a Berna. In questo caso se il collaboratore chiede
alla RTSI di aumentare il proprio volume di lavoro, questa deve
prevedere un aumento. Torna a "sommario"
QUANDO SI SUPPLISCE IL SUPERIORE SI HA DIRITTO A UN'INDENNITÀ?
L'indennità di funzione la si può ricevere in due situazioni distinte: a) Nel caso di una supplenza che si ha quando una o più persone sono chiamate ad assumersi una funzione superiore a quella a loro attribuita, in sostituzione di una persona assente per un minimo di 8 settimane consecutive. È esclusa la supplenza in caso di assenze per vacanze. Nel caso della supplenza l'indennità viene riconosciuta a partire dal primo giorno di supplenza. La situazione viene esaminata entro un anno al più tardi; il periodo di supplenza può essere prolungato di 6 mesi e, in caso di malattia della persona sostituita, di ulteriori 6 mesi. In seguito, o si decide l'attribuzione definitiva della funzione superiore o la supplenza termina. b) Nel caso di aumentate esigenze che
si hanno quando le mansioni svolte temporaneamente risultano
di maggior valore rispetto a quelle della funzione normalmente
attribuita. Possono verificarsi in seguito a: Nel caso di aumentate esigenze, l'indennità viene riconosciuta dal primo giorno di svolgimento di mansioni superiori. Il versamento dell'indennità è limitato a cinque anni e può essere prorogato di un anno al massimo. L'indennità viene calcolata nel seguente modo: l'ammontare minimo dell'indennità di funzione corrisponde al 3% del valore di riferimento della funzione attribuita o alla differenza tra il valore di riferimento della funzione attribuita e il 90% di quello della funzione superiore temporaneamente espletata; viene riconosciuta la versione più vantaggiosa per la persona interessata. La retribuzione complessiva stipendio e indennità di funzione non deve superare il 100% del valore di riferimento della funzione superiore. Il collaboratore dovrebbe quindi ricevere una indennità di funzione. Torna a "sommario"
ORE SUPPLEMENTARI DA COMPENSARE, QUALI SONO I MIEI DIRITTI? Sono un collaboratore (con contratto A), che spesso presta delle ore supplementari, fino al mese di settembre ne ho accumulate 70. La RTSI vorrebbe che compensassi queste ore. Può chiedermi di compensarle tutte o posso decidere io quando e come compensare queste ore?
Nel caso specifico:
Questo significa che non siete obbligati a un recupero senza il vostro consenso delle prime 40 ore supplementari. Cosa che invece sembrerebbe stia succedendo, caso mai fatevi avanti. CAMPIONATI DEL MONDO DI ST. MORITZ
Nel caso dei campionati del mondo di
St. Moritz, visto che riguarda tutte le unità aziendali
della SSR, viene applicato l'accordo sulle grandi operazioni. I collaboratori ricevono quale contropartita
per gli orari irregolari fr. 1'100.- a settimana (o pro rata
fr. 157.15 al giorno). - 4 giorni di riposo per i servizi che
durano fino a 3 settimane (21 giorni) le settimane incomplete fino a 3 giorni danno diritto a mezza giornata di riposo, a partire dal 4° giorno conta la settimana piena. I partecipanti riceveranno inoltre un
forfait giornaliero per pasti e spese personali di fr. 70.- Chi
starà in un hotel a mezza pensione fr. 30.-
Torna a "sommario" DA ANNI FACCIO PIÙ GIORNI DI QUELLI CHE MI ASSEGNANO. POSSO CHIEDERE CHE ME LI AUMENTINO? Sono un collaboratore con contratto variabile: negli ultimi 3 anni ho lavorato molto più di quanto dovuto. Alla mia richiesta di aumento del montante annuo di giornate mi è stata risposto negativamente. È corretto? Questo tema è già stato portato in una commissione di concertazione nazionale ed era stata presa la seguente decisione: "Se il volume di occupazione garantito viene superato e nonostante questo il volume garantito non viene aumentato l'anno successivo, il datore di lavoro deve motivare la sua decisione nell'accordo sul volume di occupazione annuo se la persona interessata lo richiede. Se l'anno successivo si assiste nuovamente ad un sorpasso del volume garantito, il datore di lavoro è tenuto, su richiesta della persona interessata, a procedere a un aumento adeguato del volume garantito per l'anno successivo." L'ufficio del personale in una riunione tenutasi il 14 febbraio 2003 ci ha garantito che questo accordo viene scrupolosamente rispettato. Se non dovesse essere il caso vi preghiamo di rivolgervi al sindacato.
Sono un collaboratore con contratto variabile: quali sono le conseguenze sul mio contratto dopo la sentenza del tribunale arbitrale? Qui di seguito alcuni estratti di quanto deciso:
Il testo completo dell'accordo con le osservazioni del nostro segretario centrale potete trovarlo al sito www.ssmticino.com alla voce flash "Il tribunale chiarisce la situazione".
COMPENSAZIONE DI ORE SUPPLEMENTARI?
Il problema si era già posto anni
fa, ed era pertanto stato trattato in una commissione di concertazione
nazionale. Questo significa che quanto pianificato
al collaboratore è contrario alla CCL.
PICCHETTO NON PAGATO? PER I LAVORATORI ESTERNI È LEGALE?
La disponibilità citata corrisponde ad un servizio di picchetto. La RTSI per i suoi collaboratori ha firmato un regolamento con l'SSM che prevede l'indennizzo di questa "messa a disposizione" del collaboratore. Le ditte private, se non hanno previsto niente nel loro contratto, devono comunque attenersi all'Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro che prevede: Art. 14 Art. 15 Determinante per stabilire il diritto ad
una retribuzione è se il lavoratore tenuto al servizio
di picchetto presta un servizio di permanenza su chiamata. Si
è in presenza di servizio di permanenza quando il lavoratore
deve intervenire subito o poco tempo dopo essere stato avvisato
delle necessità di un suo impiego: ciò significa
che le possibilità di organizzare il suo tempo libero
sono fortemente compromesse. In questo caso quindi, secondo noi, il
lavoratore deve essere pagato anche nel caso in cui non venga
chiamato.
POSSO ANDARE IN PENSIONE A 65 ANNI? Sono un collaboratore di 61 anni, che vorrebbe continuare a lavorare fino ai 65 anni. Posso farlo o mi possono obbligare ad andare in pensione a 62 anni? A questo proposito la CCL all'art. 50 dice: Quindi il collaboratore ha diritto ad andare in pensione a 65 anni, basta che informi la RTSI 6 mesi prima di compiere i 62 anni.
VORREI RIDURRE IL MIO TEMPO DI OCCUPAZIONE, MA NON LA PENSIONE. È POSSIBILE?
Mi trovo alla soglia dei 60 anni e vorrei ridurre il mio volume di occupazione, ma sono preoccupata per la mia pensione che non vorrei fosse intaccata. Cosa posso fare? In un caso come il suo può chiedere
alla SSR di continuare a versare i contributi alla cassa pensione
per un occupazione al 100% e di pagare anche la parte del datore
di lavoro per quanto riguarda la percentuale di lavoro non svolto.
NUOVE PRECISAZIONI SULLA COMPENSAZIONE DI ORE SUPPLEMENTARI Diversi collaboratori ci avevano chiesto
se era possibile compensare ore supplementari prima di averle
effettivamente svolte, infatti capitava loro di compensarle "in
anticipo". Abbiamo portato la questione in commissione di concertazione e l'ufficio del personale ci ha dato la seguente risposta: " (…) il recupero anticipato
di qualche ora supplementare viene applicato solo in casi particolari,
sempre per aggiungere un giorno di libero e se si sa già
con sicurezza che nelle settimane immediatamente seguenti la
persona interessata accumulerà come minimo tali ore. Se un collaboratore non è d'accordo su quanto per lui pianificato e/o intende modificare qualcosa, contatta il settore della pianificazione dell'area e insieme apportano le necessarie modifiche"
Questo significa che se non siete d'accordo con quanto pianificato, dovete rivolgervi al vostro pianificatore. Nel caso dovessero esserci ancora problemi vi preghiamo di rivolgervi al sindacato.
IL PROLUNGAMENTO DEL LAVORO OLTRE LA 1:00 DI NOTTE SEGUITO DA UN GIORNO DI LIBERO: È POSSIBILE?
Praticamente, se una persona finiva di lavorare, per es. alla 01:15 di notte, e il giorno successivo doveva essere libero (130), il giorno di riposo risultava correttamente soppresso e spostato, ma nel sistema Dispo risultava che in quel giorno di libero soppresso il collaboratore aveva lavorato per 1 minuto. Questa applicazione faceva sì che venissero attribuite 7,59 ore negative con il codice 910 (ore negative scadute), che andavano ad intaccare il saldo di ore supplementari settimanale, in più non veniva riconosciuta l'indennità RTE per soppressione del giorno di libero. (art. 25 - 9 / CCL). La questione è stata trattata in
Commissione di concertazione nazionale, che ha constatato che
una tale fattispecie rientra sotto l'art. 25 cpv. 2 e 9 della
CCL. "se il servizio finisce dopo la una di notte, il giorno di riposo viene a cadere. Viene versata un'indennità RTE e la persona in questione si vede accreditare il proprio tempo di lavoro effettivo, ma al mimino 8 ore (minimo richiesto). In più il giorno di riposo può essere recuperato." Pertanto la pratica fin qui applicata non
era legale e non può più essere applicata.
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